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La riparazione per l'ingiusta detenzione




Il codice ha introdotto nel sistema processuale penale il diritto alla equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente sofferta.
Tale diritto spetta (art. 314 c.p.p.) a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, a condizione che il prosciolto non abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.
Tale diritto, peraltro, sussiste sempre qualora la custodia cautelare sia stata disposta senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.
Inoltre, tale diritto sussiste a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere.
Il termine per proporre domanda di riparazione è di 2 anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento è diventata irrevocabile, oppure dal giorno in cui risulta non più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, o dal giorno in cui è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione.
La domanda va presentata alla cancelleria della Corte d'appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento di archiviazione o è stata pronunciata la sentenza di non luogo a procedere.
Se la sentenza è stata emessa dalla Corte di Cassazione, è competente la Corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza impugnata.
Il quantum della riparazione è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice ma non può comunque superare la somma di euro 516.456,90 (un miliardo di vecchie lire).

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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