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L'udienza preliminare




È la seconda fase del processo penale, a cui partecipano il p.m., il giudice dell'udienza preliminare, l'imputato, il difensore dell'imputato e possono costituirsi eventuali parti private (parte civile e civilmente obbligato per offesa pecuniaria), mentre scompare la polizia giudiziaria.
Nasce dalla richiesta di rinvio a giudizio depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, con la quale è trasmesso a detta cancelleria il fascicolo delle indagini preliminari. Entro 5 giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza in camera di consiglio e tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni. L'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza è notificato all'imputato e alla persona offesa con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m. e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia ed è, altresì, comunicato al p.m. e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse e di presentare memorie e produrre documenti. l'avviso deve anche contenere l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Detti avvisi sono notificati e comunicati almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.
L'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore dell'imputato ed, in primo luogo, il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità (art. 420 c.p.p.).
È stato stabilito che il giudice deve disporre, anche d'ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare ove sia provato o appaia probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempreché il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Nell'eventualità che l'imputato, anche se detenuto, non si presenti alla prima udienza e risulti che l'assenza è dovuta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Detta probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Il giudice dispone, ove risulti che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purchè prontamente comunicato. Peraltro, tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate, il giudice, sentite le parti, dichiara la contumacia dell'imputato. Tali disposizioni non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi; l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è invece considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
Una volta conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dell'udienza preliminare dichiara aperta la discussione, la quale si svolge nel seguente modo. Il p.m. parla per primo ed espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari nonché gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. A questo punto l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio. Successivamente parlano, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato. Il p.m. ed i difensori possono replicare una sola volta. Il p.m. ed i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari nonché gli atti ed i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
Terminata la discussione vi sono due possibilità: o il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti oppure no. Nel primo caso il giudice dichiara chiusa la discussione ed emana il decreto con cui dispone il giudizio accogliendo la richiesta del pubblico ministero oppure, se disattende tale richiesta, pronunzia sentenza di non luogo a procedere. Nel secondo caso il giudice può indicare al p.m. ulteriori indagini da svolgere o disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini dell'emanazione della sentenza di non luogo a procedere.
Nel corso dell'udienza, ai sensi dell'art. 423 c.p.p., è consentito la modifica dell'imputazione posto che se il fatto risulta diverso da quello formulato nell'imputazione il p.m. contesta all'imputato presente l'imputazione modificata. Se l'imputato non è presente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore, il quale ai fini della contestazione rappresenta l'imputato. Nell'eventualità che risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio e per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice autorizza la contestazione del fatto stesso se il p.m. ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formulazione del fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.: indica tassativamente quali atti vanno a finire dal giudice, per es. gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile). Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di 15 giorni, per la formulazione del fascicolo.
Tale fascicolo assieme al decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
Alla fine dell'udienza preliminare, oltre al fascicolo per il dibattimento, è formato il fascicolo del p.m. nel quale sono contenuti gli atti delle indagini preliminari diversi da quelli previsti per il primo, nonché gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.
Il p.m. e il difensore hanno il potere di compiere attività integrativa di indagine successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio. Tale attività è finalizzata alle richieste che le parti dovranno effettuare al giudice del dibattimento ed è vietata per gli atti per cui è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore. La documentazione relativa alla predetta attività integrativa è immediatamente depositata nella segreteria del p.m. con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia. Quando le parti si sono servite della documentazione, la documentazione predetta viene inserita nel fascicolo del p.m. e in quello del difensore.
L'art. 430 bis c.p.p. implicitamente ammette  che le indagini integrative possano proseguire anche dopo l'apertura del dibattimento, ma fa divieto al p.m. e alla polizia giudiziaria di assumere informazioni da soggetti che altre parti processuali abbiano indicato nella lista. Il divieto si estende, pertanto, anche ai contatti investigativi che precedono l'apertura del dibattimento e l'ammissione della prova. Analoghe proibizioni sono previste con riferimento a fasi precedenti e successive del procedimento.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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