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Impugnazione e revoca della sentenza di non luogo a procedere




La sentenza di non luogo a procedere è ricorribile per cassazione ex art. 428 c.p.p. dal procuratore della Repubblica, dal procuratore generale della Corte d'appello e dall'imputato ( a meno che l'imputato stesso non sia stato prosciolto per insussistenza del fatto o per non commissione del fatto stesso). Sull'impugnazione decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.
La sentenza di non luogo a procedere è, altresì, suscettibile di revoca. Infatti, l'art. 434 c.p.p. stabilisce che se successivamente alla sentenza predetta sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o assieme a quelle già acquisite, possano giustificare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari in seguito a richiesta del p.m. dispone con ordinanza la revoca della sentenza. Nella richiesta di revoca il p.m. deve indicare le nuove fonti di prova specificando se siano già state acquisite o se siano ancora da acquisire. Nel primo caso il p.m. richiede, oltre alla revoca, il rinvio a giudizio dell'imputato mentre nel secondo richiede la riapertura delle indagini.
Il p.m. assieme alla richiesta deve trasmettere alla cancelleria del giudice delle indagini preliminari gli atti relativi alle nuove fonti di prova. Successivamente alla presentazione della richiesta il giudice delle indagini preliminari, a meno che non dichiari inammissibile la richiesta stessa, deve designare un difensore all'imputato che sia privo e fissare la data dell'udienza in camera di consiglio dandone avviso al p.m., all'imputato, al difensore nonché alla persona offesa.
Il giudice delle indagini preliminari quando nell'udienza in camera di consiglio revoca, accogliendo la richiesta del p.m., la sentenza di non luogo a procedere deve altresì fissare la nuova udienza preliminare sempreché il p.m. abbia richiesto con la revoca anche il decreto di rinvio a giudizio, altrimenti deve ordinare la riapertura delle indagini ed, in tal caso, fissa per il compimento delle indagini stesse un termine improrogabile non superiore a 6 mesi. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il p.m. può proporre ricorso per cassazione, ma solamente per i motivi indicati e non, dunque, per la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
In conseguenza della revoca prevista dall'art. 434 c.p.p. il p.m. viene ad essere nella stessa situazione in cui si trovava nelle precedenti indagini preliminari sfociate nell'udienza preliminare conclusasi con la sentenza revocata.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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