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L'applicazione della pena su richiesta delle parti




Si afferma nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale che buona parte dell'efficienza di questo codice è affidata al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento), il quale consente non solo di risparmiare tutto il dibattimento, ma anche di eliminare un grado di impugnazione, vista l'inappellabilità della sentenza emessa su accordo delle parti.
L'art. 444,1 c.p.p. stabilisce che l'imputato ed il p.m. possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino ad un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera 5 anni, solo o congiunti a pena pecuniaria. Il limite di pena rimane di 2 anni, soli o congiunti a pena a pena pecuniaria, nei procedimenti per determinati delitti.
Siffatta richiesta, per essere presa in considerazione dal giudice, deve ottenere il consenso della parte che non l'ha formulata.
La Corte costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p. per la parte in cui tale norma non consentiva al giudice di valutare anche la congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27,3 Cost. ("le pene…devono tendere alla rieducazione del condannato") né di rigettare la richiesta di pena patteggiata in caso di valutazione. L'art. 444,2 c.p.p. è stato adeguato alla pronuncia della Corte costituzionale: oggi, infatti, la norma prevede che il giudice dispone con sentenza la pena patteggiata solo ove ritenga congrua la pena indicata.
L'art. 444 c.p.p. stabilisce, altresì, che se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ricorrano gravi motivi per la compensazione totale o parziale.
La parte richiedente può subordinare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena ed in tal caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
La richiesta di patteggiamento può essere formulata nel corso delle indagini preliminari, in udienza preliminare fino alla presentazione delle conclusioni e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo. Pertanto, la sentenza che applica la pena patteggiata può essere pronunciata nel corso delle indagini preliminari dal giudice delle indagini preliminari in udienza ad hoc, oppure nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo o nel giudizio immediato. Nel caso di dissenso da parte del p.m. o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
Il legislatore ha sottolineato il carattere strettamente personale della richiesta di patteggiamento precisando nell'art. 446,3 c.p.p. che la volontà dell'imputato dev'essere espressa direttamente o mezzo di procuratore speciale ed, in tal caso, la sottoscrizione dev'essere autenticata.
Il p.m., ove ritenga di non consentire alla richiesta dell'imputato, deve enunciarne le ragioni e ciò in quanto il giudice deve essere messo in condizioni di stabilire se tali ragioni siano o no accettabili. In caso di dissenso del p.m., il giudice può, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado o dopo la chiusura del medesimo o nel giudizio di impugnazione, applicare la sanzione richiesta allorquando ritenga ingiustificato il dissenso stesso. L'accettazione della richiesta dell'imputato richiede una valutazione delle ragioni del dissenso, che, pertanto, vanno enunciate.
La sentenza è inappellabile a meno che non vi sia stato il dissenso del p.m., che potrà, in tal caso, proporre appello.
La sentenza che applica la pena patteggiata (allorquando la pena irrogata non superi i 2 anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né, di regola, l'applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza, salve alcune ipotesi specifiche quali, tra le misure di sicurezza, la confisca e, quale pena accessoria, l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Qualunque sia l'entità della pena patteggiata, inoltre, la sentenza non ha efficacia, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, nei giudizi civili o amministrativi. Agli altri effetti la sentenza in esame è equiparata ad una normale sentenza di condanna.
A questa sentenza sono ricollegabili gli effetti penali della condanna (art. 166 c.p.).
Peraltro, l'art. 445,2 c.p.p. prevede anche una forma di estinzione speciale del reato, conseguente all'applicazione su richiesta di una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, e subordinata alle medesime condizioni previste per l'estinzione del reato a seguito di sospensione condizionale della pena. Questa ipotesi di estinzione del reato si differenzia dalla precedente essenzialmente per il fatto che far venir meno anche gli effetti penali. Ne segue che, se non è concessa la sospensione condizionale, la pena si esegue ma allorquando nei 2 o 5 anni successivi non vengano commessi reati, si estingueranno il reato e gli effetti penali. Se, invece, è concessa la sospensione condizionale della pena potranno cumularsi i due effetti estintivi e si realizzerà il beneficio immediato della sospensione dell'esecuzione della pena e quello a lungo termine dell'estinzione degli effetti penali.
Un'ultima connotazione di premialità è prevista nell'art. 445,2 c.p.p seconda parte, per cui se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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