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Il principio dell'oralità e del contraddittorio




Il contraddittorio nel momento di formazione della prova è strettamente correlato all'oralità poiché il contraddittorio può compiutamente esplicarsi solo allorquando tra le modalità di escussione  delle prove vi sia l'oralità. Se, invece, l'oralità si concreta unicamente nella lettura del verbale il contraddittorio si realizza, ovviamente, su una prova già formata.
L'art. 514 c.p.p. vieta la lettura dei verbali a meno che non sia espressamente consentita; es. per i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio che vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
- Una prima autentica deroga ai principi in esame, costituzionalmente tollerabile in quanto derivante da una accertata impossibilità di natura oggettiva di acquisire la prova nel contraddittorio delle parti, si ha invece nel caso di atti originariamente irripetibili posto che sia i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria sia i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal p.m. sono inseriti nel fascicolo del dibattimento e, quindi, se ne può dare lettura ex art. 511 c.p.p. Si tratta, ovviamente, di irripetibilità originaria ravvisabile nel caso di perquisizione, sequestro, intercettazione nonché di ispezione, rilievi e accertamenti tecnici concernenti persone, cose e luoghi il cui stato sia soggetto a modificazione. Nel 2000, inoltre, è stata attribuita anche al difensore la facoltà di compiere attività investigative non ripetibili.
- Una seconda deroga ai principi dell'oralità e del contraddittorio nel momento di formazione della prova è prevista dall'art. 512 c.p.p., che consente la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal p.m., dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti sopravvenuti, ne sia divenuta impossibile la ripetizione. L'irripetibilità sopravvenuta dell'atto giustifica la lettura, tuttavia, solo quando consegua a fatti o circostanze imprevedibili: in caso contrario, le parti che intendessero procurarsi una prova spendibile a dibattimento avrebbero dovuto formulare richiesta di incidente probatorio.
  Nell'ipotesi in cui il testimone sia residente all'estero, infine, il giudice può disporre, a richiesta di parte, e tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura delle sue dichiarazioni laddove il dichiarante, citato, non sia comparso e non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
- Vi sono, poi, le deroghe all'oralità e al contraddittorio nel momento di formazione della prova previste dagli artt. 500 e 503 c.p.p.
  Detti articoli disciplinano, rispettivamente, l'ipotesi della contestazione nel corso dell'esame testimoniale e l'ipotesi della contestazione nel corso dell'esame delle parti private. La contestazione è l'atto con il quale si rinfaccia al testimone o alla parte privata di avere reso in dibattimento una dichiarazione contrastante con altra dichiarazione rilasciata dal medesimo soggetto nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.
  Nella sua attuale versione l'art. 500 c.p.p. stabilisce che le parti possono contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione testimoniale servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del p.m. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto: non, dunque, nell'ipotesi in cui il teste rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere.
  Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni lette per la contestazione, tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste. Si tratta di una fondamentale regola di salvaguardia del principio di formazione dibattimentale della prova. Essa significa che se il teste, in dibattimento, asserisce di non aver visto l'imputato entrare in un determinato locale e consegnare la sostanza stupefacente e gli si contesta di aver dichiarato nel corso delle indagini preliminari al p.m. esattamente il contrario, il giudice non può mai ritenere provato il fatto, mentre gli è consentito considerare inattendibile quanto dichiarato in sede dibattimentale svalutando così un esame testimoniale. Siffatta regolamentazione non contrasta con il contraddittorio dibattimentale espletato in sede di formazione della prova poiché il giudice non deve scegliere tra dichiarazione dibattimentale e dichiarazione precedentemente resa ma solo valutare se la deposizione dibattimentale sia attendibile.
  Quando, tuttavia, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del p.m. precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate. In ordine alla sussistenza dei suddetti elementi concreti il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, la quale può essa stessa fornire tali elementi. In questo caso, dunque, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione assumono eccezionalmente valore di prova. Si tratta, comunque, di una deroga al principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova che deve ritenersi costituzionalmente ammissibile in quanto l'acquisizione della prova al di fuori del contraddittorio si rende necessaria in co  nseguenza di una "provata condotta illecita".
  Infine, su accordo delle parti le dichiarazione contenute nel fascicolo del p.m. precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
  L'art. 503 c.p.p., per quanto concerne l'esame delle parti private, prevede allo stesso modo che il p.m. e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione della parte, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del p.m. Anche qui la contestazione può essere effettuata solo se sui fatti e le circostanze da contestare la parte abbia già deposto. Tuttavia, è consentita l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni assunte dal p.m. o dalla polizia giudiziaria alle quali il difensore aveva diritto di assistere.
- L'art. 111,4 Cost. stabilisce che "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore".
  Tale norma costituzionale nasce dall'esigenza di risolvere il problema dei coimputati o degli imputati di reato connesso o collegato che, dopo avere reso, nel corso delle indagini preliminari, dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputati, si avvalgono, a dibattimento, della facoltà di non rispondere ad essi attribuita dalla legge. Il problema è stabilire se, in una siffatta evenienza, le precedenti dichiarazioni del coimputato o dell'imputato di reato commesso o collegato, rese in assenza di contraddittorio, possano venire acquisite a dibattimento mediante lettura. La legge n. 63/2001 ha regolato ex novo l'intera materia delle dichiarazioni degli imputati di reato commesso o collegato, rendendola compatibile con il nuovo dettato costituzionale.
  I riformatori del 2001 hanno in primo luogo operato una fondamentale distinzione, distinguendo:
  - da un lato i coimputati del medesimo reato e gli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12 lettera a) c.p.p. (concorso di persone nel reato, cooperazione criminosa, causazione dell'evento con più condotte indipendenti);
  - dall'altro gli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12 lettera c) c.p.p. (reati commessi per eseguirne od occultarne altri) e gli imputati di reato collegato a norma dell'art. 371,2 lettera b) c.p.p. (reati dei quali gli uni siano stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il prezzo, il profitto, il prodotto o l'impunità, o che siano stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, o che siano tra loro probatoriamente collegati).
  Per i soggetti appartenenti alla seconda categoria è stata adottata la soluzione, già illustrata a suo tempo, che consiste nel conservare a tali soggetti la facoltà di non rispondere, ma nell'imporre ai medesimi l'obbligo di testimoniare laddove decidano liberamente di rendere dichiarazioni etero accusatorie. Se, dunque, tali soggetti accusano l'imputato nel corso delle indagini preliminari, assumono l'ufficio di testimone e vengono esaminati, da quel momento in avanti, in qualità di testimoni. Il coimputato che abbia reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle indagini non può avvalersi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere: se tace, commette reato, e le sue precedenti dichiarazioni non possono venire acquisite né mediante lettura né mediante contestazione.
  I soggetti appartenenti alla prima categoria conservano, invece, la facoltà di non rispondere per l'intero corso del procedimento, anche se abbiano reso in precedenza dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità dell'imputato. Il recupero dibattimentale delle loro precedenti dichiarazioni è consentito nei limiti. Se si tratta di soggetti giudicati congiuntamente all'imputato nei confronti del quale hanno reso le dichiarazioni accusatorie, è previsto che, ove tali soggetti siano contumaci ovvero si rifiutino di sottoporsi all'esame dibattimentale, il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da questi ultimi al p.m. o alla polizia giudiziaria o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare: ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. Se si tratta, invece, di soggetti nei confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente, il giudice dispone, secondo i c  asi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo dalla legge previsto con le garanzie del contraddittorio. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.
  Quindi anche con riferimento alle dichiarazioni degli imputati di reati connesso o collegato il dettato dell'art. 111 Cost. sia rispettato, in quanto i casi in cui si deroghi al principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova sono tutti riconducibili a situazioni di accertata impossibilità di natura oggettiva, di provata condotta illecita o di consenso dell'imputato.
- A norma dell'art. 511 bis c.p.p., "il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'art. 238". Si tratta dei verbali di prove di altri procedimenti, la cui acquisizione è consentita nei limiti che abbiamo analizzato nella parte dedicata alle prove documentali. L'acquisizione è ammessa se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, ma i verbali di dichiarazione possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova: disciplina che rischia di garantire solo formalmente il rispetto del principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova. Per il resto, l'acquisizione viene ammessa nei casi di irripetibilità sopravvenuta imprevedibile e nel caso in cui l'imputato presti il proprio consenso.
  L'ultimo comma dell'art. 238 c.p.p. dispone infine che, salvo quanto previsto dall'art. 190 bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite nelle situazioni sopra delineate.
- La legge 7 dicembre 2000, n. 397, in materia di indagini difensive, ha infine ulteriormente ampliato le deroghe al principio dell'oralità e del contraddittorio nella misura in cui ha, da un lato, accresciuto le possibilità attribuite al difensore di far confluire gli atti di investigazione difensiva nel fascicolo del p.m., con conseguente utilizzabilità dei medesimi ai fini delle contestazioni dibattimentali, ed ha, d'altro lato, espressamente riconosciuto la possibilità di dare lettura degli atti assunti dal difensore nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta imprevedibile.
  L'inserimento nel fascicolo delle indagini preliminari della documentazione relativa ad indagini espletate dai difensori delle parti private ed il valore probatorio attribuito a tale documentazione determina una ulteriore, notevole deroga ai principi dell'oralità e del contraddittorio nel momento di formazione della prova.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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