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I criteri di consolidamento


I nuovi principi contabili (in particolare IAS 27, 28 e 31) hanno individuato delle specifiche disposizioni che differiscono dalle attuali norme nazionali, soprattutto per quanto riguarda l’attenzione al bilancio consolidato.
L’estensione dell’area di consolidamento è legata al concetto di controllo, controllo congiunto e collegamento previsto dagli standard internazionali, che pur trovando numerose similitudini con il ns attuale ordinamento, nella pratica attuazione estendono il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, disciplinando in dettaglio anche i casi particolari.
Nello specifico il controllo della società si ha se si possiede più della metà dei diritti di voto esercitabili in assemblea; si tratta di una presunzione che si può evitare in casi eccezionali, dimostrando di essere in circostanze che impediscono di fatto il controllo.
Oltre alla soglia minima di possesso, i nuovi standard, al fine di individuare le ipotesi di controllo, prendono in considerazione una serie di circostanze che attribuiscono la possibilità di influenzare le scelte gestionali della società partecipata. Si tratta degli accordi con altri soci che consentono di influenzare il voto della maggioranza dell’assemblea, degli accordi che attribuiscono la possibilità di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori.
Alla luce delle nuove regole sono attratte nell’area di consolidamento anche le Special Pur pose Entities (SPE), le c.d. società veicolo, costituite allo scopo di compiere operazioni di cartolarizzazione. Qualora l’impresa che redige il consolidato, nella sostanza detiene il controllo della società veicolo, ricorre l’obbligo del consolidamento, pur in assenza di una partecipazione di maggioranza. Il presupposto è rappresentato dal fatto che si tratta di un’entità creata per svolgere una determinata attività a favore dell’impresa, la quale attraverso una serie di legami e condizioni (quali ad es il mantenimento sostanziale dei rischi dell’operazione) esercita nella sostanza una relazione di controllo.
In tema di impatto degli Ias sulle politiche di bilancio, è importante segnalare un ulteriore intervento in materia di bilancio consolidato riguardante il sistema delle esclusioni obbligatorie e facoltative dell’era di consolidamento.
L’attuale sistema normativo si caratterizza per la presenza di una serie di casi in cui l’esclusione dall’area di consolidamento rappresenta una facoltà.

Si tratta del caso in cui:
- il bilancio della controllata è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale del gruppo
esistono severe e durature restrizioni all’esercizio dei diritti della controllante
- l’ottenimento delle informazioni necessarie non può avvenire tempestivamente e richiede oneri elevati
- le azioni sono detenute principalmente al fine di essere vendute
L’unico caso di esclusione obbligatoria è previsto qualora l’attività della controllata abbia caratteristiche tali che la sua inclusione nel bilancio consolidato potrebbe influire negativamente sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Gli IAS non prevedono espressamente i casi di esclusione facoltativa ma stabiliscono nel dettaglio quando deve avvenire l’esclusione dall’area di consolidamento. In particolare vengono individuati 2 casi:
1. quando il controllo ha carattere temporaneo, in quanto la controllata è stata acquisita esclusivamente al fine di essere ceduta.
2. esistono particolari limiti che compromettono gravemente la relazione tra controllata e controllante e il trasferimento delle risorse.
Inoltre, le nuove regole non prevedono l’esclusione dall’area di consolidamento delle controllate che svolgono attività dissimili, che, invece, secondo le regole attuali devono essere obbligatoriamente escluse.
Accanto all’ampliamento dell’area di consolidamento integrale, con l’introduzione degli IAS si assisterà a un aumento del n° delle società da considerare nelle relazioni di collegamento (ciò in quanto saranno presi in considerazione ulteriori elementi contrattuali che, pur essendo previsti anche nell’attuale normativa italiana, nella prassi attuale non vengono sempre attenzionati al fine di poter qualificare una partecipazione come di collegamento).
La redazione del bilancio consolidato secondo le nuove regole contabili e l’ampliamento del perimetro di consolidamento richiederà una maggiore apertura informativa tra le imprese e l’implementazione di un sistema di relazioni strutturato all’interno dei gruppi bancari. Ciò comporta che gli amministratori delle capogruppo o delle società del gruppo obbligate alla redazione del bilancio consolidato dovranno rivedere alcuni aspetti della governance di gruppo al fine di assicurare un’efficace trasmissione dei dati contabili e delle informazioni necessarie alla disclosure da includere nel bilancio consolidato.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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