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I crediti


I nuovi principi contabili dedicano particolare attenzione alla definizione di un nuovo sistema di regole relative al trattamento contabile dei crediti, che nell’attività degli enti creditizi occupano una posizione centrale e hanno una ragguardevole influenza sulla redditività e sullo sviluppo del patrimonio.
Le nuove regole sui crediti –individuate nello IAS 39 e 32- intervengono in ordine alla classificazione, alla valutazione e alla disclosure, apportando alcuni cambiamenti rispetto alla normativa attuale, soprattutto per quanto riguarda la puntualità ed il rigore della disciplina, volta a limitare la soggettività ancora presente in alcune scelte relative ai diversi momenti che caratterizzano la gestione contabile del portafoglio crediti.
In primo luogo, vengono ridefiniti i criteri per la classificazione dei crediti che, alla luce dei nuovi standard, rientrano nella categoria degli strumenti finanziari; in base alle loro caratteristiche i crediti possono essere classificati come: "Loans and receivables" (LR), Fair Value Profit or Lose (FV-PL) e Available For Sale (AFS). In particolare i crediti saranno classificati come FV-PL se il detentore ha l’intenzione di cederli entro breve termine e se, comunque, intende valutarli al fair value con effetti da rilevare sul conto economico. Mentre verranno classificati come LR se i rapporti sono caratterizzati da pagamenti fissi o determinabili e non sono quotati in un mercato attivo.Infine la classificazione nella categoria AFS ha carattere residuale e riguarda i casi di crediti che non rientrano nelle altre categorie.
Il successivo momento della valutazione dei crediti è strettamente legato alla categoria di appartenenza.  Infatti i crediti classificati nella categoria LR sono valutati al criterio del costo o del costo ammortizzato se di durata superiore al breve termine, mentre quelli appartenenti alla categoria FV-PL e AFS sono valutati secondo il criterio del fair value. In realtà l’introduzione del fair value anche per alcune categorie di cediti ha sollevato dei problemi legati all’individuazione dei parametri di mercato da utilizzare per la sua determinazione, considerando che non sempre le categorie FV-PL e AFS accolgono crediti quotati in un mercato attivo. Pertanto di fatto, in alcuni casi può essere necessaria l’applicazione di modelli di attualizzazione dei futuri flussi di cassa, sulla base di un appropriato tasso di riferimento.
Una sostanziale novità introdotta dagli IAS è l’introduzione del tasso d’interesse effettivo da usare nel calcolo del costo ammortizzato per i crediti di durata oltre il breve termine; si tratta del tasso che attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati per la durata attesa del finanziamento, in modo da ottenere il valore contabile netto all’atto della rilevazione iniziale, che comprende sia i costi di transazione direttamente attribuibili sia tutti i compensi pagati o ricevuti tra i contraenti.
Sotto l’aspetto valutativo gli IAS disciplinano inoltre l’individuazione e la quantificazione dell’eventuale svalutazione del credito; innanzitutto richiedono di valutare per tutti i crediti iscritti in bilancio l’esistenza di obiettive situazioni di deterioramento relativo a un singolo rapporto o a un gruppo di crediti. Nell’effettuare questa ricognizione occorre  seguire delle specifiche indicazioni che individuano in maniera precisa quando procedere a una valutazione analitica (nel caso in cui il singolo credito è significativo, il rapporto è stato oggetto in passato di una stima di perdite di valore e quando sul singolo rapporto possono essere individuate delle diminuzioni durevoli) e quando invece valutare collettivamente.
La segmentazione in gruppi deve avvenire sulla base di caratteristiche omogenee in termini di rischio di credito.
La valutazione collettiva dei crediti viene effettuata sulla base dell’andamento storico delle perdite di ciascun gruppo di riferimento, considerando altresì gli eventuali elementi che riflettono situazioni correnti non manifestatesi nei periodi passati.
Gli IAS attribuiscono molta importanza alla valutazione collettiva poiché consente di recepire in bilancio gli effetti congiunturali dei settori economici.
In linea con le attuali regole di valutazione dei crediti gli IAS prevedono che nell’esercizio successivo a quello in cui è stata evidenziata una svalutazione può essere effettuata una ripresa di valore, purché si verifichino delle situazioni oggettivamente individuabili successive al momento della rilevazione della diminuzione di valore. La rivalutazione dell’attività finanziaria può essere effettuata al massimo fino a ripristinare il valore contabile che il credito avrebbe avuto nel caso in cui la diminuzione di valore non fosse stata rilevata.
La valutazione dei crediti risulta poi particolarmente influenzata in relazione alle determinazione delle sofferenze e degli interessi di mora, i quali nell’attuale sistema contabile, secondo una logica prudenziale, vengono rilevati per competenza e rettificati qualora ritenuti non recuperabili.
Con l’introduzione delle nuove regole, l’opinione prevalente ritiene che gli interessi di mora devono essere rilevati al momento dell’incasso e che quindi non vanno conteggiati nella determinazione dei flussi di cassa da attualizzare; tuttavia, qualora tali interessi siono recuperabili sulla base di eventi documentabili con ragionevole certezza, possono essere  considerati nella stima dei futuri flussi di cassa da attualizzare. 
Di particolare importanza è inoltre il trattamento dei crediti di sofferenza, che rappresentano un nodo cruciale nella gestione dei crediti delle banche italiane e vengono contabilizzati provvedendo agli accantonamenti al netto di quanto si presume di recuperare.
I criteri imposti dagli IAS introducono un approccio nuovo nel trattamento delle sofferenze: oltre al "quanto", sarà fondamentale porre attenzione anche al "quando" avverrà il recupero del credito. La valutazione delle sofferenze verrà gestita secondo una logica del massimo recuperabile, basato sull’attualizzazione di flussi futuri (capitale, interessi e spese). Tale approccio dovrà essere adottato anche al comparto degli incagli, le cui valutazioni seguono di norma la logica della perdita o del sacrificio piuttosto che quella del massimo recuperabile.
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Lo IAS 39, inoltre, pone dei limiti alla cancellazione dei crediti imponendo che, in tutti i casi in cui sia sta effettuata una cessione di attività, questa potrà essere cancellata solo quando la società ha sostanzialmente trasferito tutti rischi ed i benefici collegati alla suddetta attività; diversamente le attività cedute dovranno continuare ad essere rilevate in bilancio.
Qualora si presenti una situazione intermedia in cui non si può affermare che i rischi ed i benefici siano stati sostanzialmente trasferiti né che gli stessi siano stati mantenuti, gli IAS introducono il concetto di continuing involvement: in questo caso il cedente deve verificare se ne possiede ancora il contratto, inteso come la possibilità che il cessionario ha di vendere l’attività acquistata a condizioni normali e senza l’imposizione di alcuna restrizione al trasferimento, e se a seguito a tale verifica risulta che il cedente non ha mantenuto il controllo, allora l’attività trasferita potrà essere cancellato dal bilancio; diversamente se il cedente ha mantenuto il controllo, allora l’attività dovrà essere iscritta in bilancio con riferimento al suo continuing involvement.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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