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La nozione di gruppo bancario


Il gruppo bancario è composto alternativamente:
- dalla banca capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate
- dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria

La legge bancaria definisce:
- le società finanziarie, come le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni (aventi le caratteristiche indicate dalla BI); una o più attività ammesse al mutuo riconoscimento escluse la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione (riservata alle banche), i servizi di informazione commerciale e la locazione di cassette di sicurezza.
- le società strumentali, come le società che esercitano, in via esclusiva o permanente, attività che hanno carattere ausiliario all’attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestioni di immobili e di servizi anche informatici.
- l’azienda capogruppo in funzione di 2 caratteri necessari: l’appartenenza alla nazionalità italiana e l’autonomia da qualsiasi altra persona giuridica controllante
In materia di gruppo bancario (o creditizio) le istruzioni di vigilanza della BI precisano che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario a direzione strategica accentrata e che la capogruppo, avendo ruolo di referente alla BI ai fini della vigilanza consolidata, esercita attività di direzione, coordinamento, e esercita pure un controllo strategico e un controllo gestionale nell’interesse della stabilità del gruppo.
Al gruppo bancario viene fatto obbligo di pubblicità: esso è iscritto in un apposito albo tenuto dalla BI.
La modalità di vigilanza applicata alle banche si applica anche al gruppo bancario (vigilanza su base consolidata).
In definitiva, nell’ordinamento vigente, le attività di intermediazione finanziaria (cioè attività bancaria e altre attività finanziarie) possono essere esercitate secondo 2 modelli istituzionali:
* il modello della “banca universale”, che consiste nel tipo di banca che esercita congiuntamente e direttamente l’attività bancaria propria e le altre attività finanziarie ammesse, con una diversificazione che può essere definita universale.
* il modello del “gruppo bancario”, che consiste nell’esercizio di attività bancarie e finanziarie da parte di un unico soggetto economico mediante aziende giuridicamente separate, ma dirette e coordinate secondo un disegno imprenditoriale unitario a direzione strategica accentrata.
Il livello di diversificazione raggiungibile dal gruppo è tuttavia maggiore di quello della banca universale poiché il perimetro del gruppo può essere esteso a comprendere il controllo di società esercenti attività protette da precise riserve di legge.
La disciplina del gruppo bancario subirà cambiamenti poiché è in corso di recepimento nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria in materia di “conglomerati finanziari”.

Altri soggetti operanti nel settore finanziario. La legge bancaria sancisce una disciplina riguardante alcune categorie di soggetti operanti nel settore finanziario, diversi dalle banche (identificati residualmente rispetto alla banca) denominati intermediari finanziari; cioè coloro che svolgono professionalmente, nei confronti del pubblico, attività di: assunzione di partecipazioni; concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; prestazione di servizi di pagamento; intermediazione in cambi
La legge prevede l’obbligo di iscrizione di tali intermediari a un apposito “elenco generale” tenuto dal ministro del Tesoro, e per gli intermediari finanziari caratterizzati da rischio sistemico (società di leasing, factoring, di credito al consumo, e società dedite ad attività di intermediazione di tipo investment banking) l’ulteriore e aggiuntivo obbligo di iscriversi in un apposito “elenco speciale” tenuto dalla BI, che ha quindi poteri di vigilanza nei loro confronti. (regolamentare, informativa e ispettiva).
Per rischio sistemico si intende il rischio che l’insolvenza di uno o più intermediari possa determinare l’insolvenza di altri intermediari a essi legati da rapporti di credito, in modo “contagioso”.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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