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Fondi aperti


Regime autorizzativi della SGR. La BI, sentita la CONSOB, autorizza l’esercizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte di SGR.
Condizioni necessarie per l’autorizzazione:
- forma di s.p.a;
- capitale sociale versato ≥ 1 milione €;
- sede statutaria e amministrativa in Italia;
- requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori e dirigenti;
- requisiti di onorabilità per i soggetti che esercitano il controllo
Il socio che possieda una partecipazione superiore al 2% del capitale della società di gestione deve darne immediata comunicazione alla CONSOB, sottoscrivere un protocollo di autonomia gestionale e astenersi da qualsiasi comportamento che potrebbe ostacolare una gestione indipendente, sana e prudente della società. La SGR assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Funzionamento gestione e vincoli.
La normativa impone divieti e limiti all’operatività, cioè alla discrezionalità della gestione del fondo. In proposito occorre distinguere tra:
- divieti assoluti, che riguardano le operazioni non consentite (investimento in titoli non quotati, in titoli emessi dalla stessa società di gestione e in quote dei fondi comuni gestiti, vendita di titoli allo scoperto, concessione di prestiti)
- limiti relativi, che si applicano a varie tipologie di investimento mobiliare e di operazioni, con la finalità di limitare la concentrazione del rischio del portafoglio costitutivo del patrimonio del fondo o di prevenire l’assunzione di altri rischi (utilizzo di prestiti e operazioni con strumenti derivati, queste ultime regolate dalle istruzione della BI)
Inoltre, la normativa più recente richiede che ad ogni fondo venga attribuito dalle società di gestione un benchmark in modo da confrontare la performance del fondo con un parametro noto a priori.
L’istituzione del fondo è subordinata alla condizione che il regolamento relativo venga approvato sia dall’assemblea ordinaria della società, sia dalla BI, nella sua funzione di organo di vigilanza.
Il regolamento (approvato dall’assemblea ordinaria della società e dalla BI) stabilisce concretamente le principali modalità di funzionamento del fondo, tra cui la designazione della banca depositaria cui è affidata la custodia del patrimonio del fondo. La banca depositaria svolge un duplice ruolo:
- di esecuzione (esegue le istruzioni della SGR e ne risponde verso la stessa e i partecipanti)
- di controllo (accerta che l’emissione e il rimborso delle quote, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo, siano conformi alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell’organo di vigilanza).

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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