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L’estensione geografica dell’attività esercitata


Anche in campo assicurativo sono ormai recepiti i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
La compagnia autorizzata ha la facoltà di operare sul territorio nazionale e comunitario; essa è sottoposta ad un unico regime autorizzativo e di vigilanza (quello dello Stato di appartenenza), indipendentemente dalle differenti collocazioni geografiche delle sedi operative.
Le autorità del paese d’origine trasmettono a loro volta alle autorità dello Stato di stabilimento (o dello Stato di prestazione) la documentazione e le informazioni relative alle proprie compagnie.
Le compagnie di altri Stati membri dell’UE (benché sottoposte alle norme del proprio Stato d’origine) sono tenute al rispetto delle disposizioni imperative italiane di interesse generale. L’autorizzazione e l’operatività delle compagnie estere aventi la sede legale al di fuori dell’UE è soggetta invece a condizioni più restrittive e, comunque, basate sul principio di parità o reciprocità di trattamento riservato dallo Stato estero alle imprese italiane.
La partecipazione al capitale delle imprese di assicurazione: vincoli normativi e regime autorizzativo.
L’assunzione di partecipazioni dirette e indirette superiori al 5% nel capitale di imprese ed enti assicurativi deve essere comunicata all’ISVAP e l’assunzione di partecipazioni qualificate (più del 10%) o di controllo, dirette o indirette, è comunque soggetta ad autorizzazione dell’ISVAP.
L’autorizzazione può essere negata a enti o imprese di Stati che non applicano il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani. A prescindere da questo caso, l’autorizzazione è concessa se sussistono le condizioni per una sana e prudente gestione della compagnia di assicurazione.
A differenza del comparto bancario, è invece ammessa l’acquisizione di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione da parte di imprese di settori industriali e commerciali, rispettando i protocolli di autonomia e indipendenza della gestione della controllata assicurativa. Le operazioni con contenuto patrimoniale fatte con soggetti controllanti e con società da questi controllate devono essere comunicate preventivamente all’ISVAP.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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