Skip to content

La natura dei diritti incorporati


Si può fare una distinzione fondamentale fra:

* Strumenti che incorporano sia diritti di proprietà sia diritti di credito (titoli azionari, o più genericamente, titoli rappresentativi del patrimonio delle società di capitali).
Con riferimento ai titoli azionari, i diritti amministrativi che consentono l’esercizio del diritto proprietario sono:
- diritto di voto, che consente al socio di partecipare (mediante espressione di voto in proporzione al n° delle azioni possedute) alle decisioni sottoposte a delibera dell’assemblea dei soci (nomina del consiglio di amministrazione, approvazione del bilancio, distribuzione dell’utile, cambiamento dello statuto, aumento/riduzione del capitale, trasformazione della società, liquidazione, etc).
Si tratta di un diritto di importanza prioritaria poiché consente al soggetto che disponga della maggioranza dei voti espressi in sede di deliberazione di esercitare il controllo proprietario della società.
- diritto di impugnativa, che costituisce un’importante forma di tutela dell’azionista soprattutto quando questo si trova in condizioni di minoranza
- diritto di recesso, (pure esso a tutela dell’azionista) che permette all’azionista di uscire dalla compagine sociale quando eventuali delibere assembleari innovano in modo sostanziale lo statuto della società (es: modifica dell’oggetto sociale, o trasformazione della società). L’esercizio di tale diritto fa sorgere a favore del socio uscente e a carico degli altri azionisti, il diritto patrimoniale a farsi rimborsare
- diritto di opzione, che riconosce all’azionista il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione (aumento di capitale) in proporzione alla partecipazione posseduta, al fine di consentirgli il mantenimento della quota di partecipazione (il diritto di opzione è alienabile)
Gli aspetti patrimoniali o economici che definiscono il diritto di credito contenuto negli strumenti finanziari di partecipazione sono:
- diritto di partecipazione all’eventuale distribuzione degli utili (dividendo), nella misura della quota di partecipazione. (NB: l’assemblea dei soci può decidere di effettuare una ritenzione totale o parziale degli utili all’interno della società, a scopo di autofinanziamento)
- diritto al rimborso totale (in caso di recesso del socio o liquidazione della società) o parziale (riduzione del capitale sociale) della partecipazione posseduta al suo valore corrente.
NB: I diritti economici dell’azionista hanno carattere di "residualità"; infatti:
l’utile si determina dopo la remunerazione di tutti i fattori produttivi diversi dal capitale proprio
in sede di liquidazione della società, il patrimonio netto si ottiene dopo aver soddisfatto (con il ricavato ottenuto cedendo e incassando le attività patrimoniali) tutti i creditori della società.

* Strumenti che incorporano esclusivamente diritti di credito (tra cui obbligazioni e prestiti), e perciò il diritto a ottenere prestazioni economiche-finanziarie secondo modalità contrattualmente prestabilite:
Le prestazioni economico-finanziarie legate a tali strumenti sono:
- pagamento, con frequenza prefissata, di una remunerazione a titolo di interesse, che può essere sia predeterminata nell’importo (regime di “tasso fisso”) sia incerta nell’ammontare (regime a “tasso variabile), la cui variabilità è tuttavia determinata da prestabiliti parametri e regole di indicizzazione del tasso di interesse rispetto ad altri tassi di mercato oggettivamente rilevabili. (es: le cedole de CCT è indicizzata al rendimento dei BOT)
- rimborso del capitale secondo scadenze e importi predeterminati, nella maggioranza dei casi. Alternativamente il tempo del rimborso:
- può essere deciso in modo discrezionale dal debitore prima di una scadenza max prefissata;
- può essere richiesto in anticipo dal creditore quando specifiche clausole contrattuali (covenants) prevedano la facoltà di questi di esercitare tale diritto nel caso in cui il debitore non rispetti predeterminate condizioni (es: prestabilite configurazioni della struttura finanziaria del passivo).

Gli strumenti delle due categorie sopracitate hanno per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di risorse finanziarie nel tempo e la loro funzione o finalità consiste principalmente nell’investimento finanziario e nel finanziamento. Si differenziano tra loro soprattutto per il fatto di attuare una diversa ripartizione o distribuzione del rischio tra i soggetti contraenti. (E’ logico che l’investitore manifesti aspettative di rendimento maggiori nei confronti degli strumenti di partecipazione a fronte della maggiore incertezza del rendimento stesso).
strumenti che incorporano il diritto discrezionale e/o l’obbligazione di comprare/vendere a termine una data attività finanziaria (soprattutto sono contratti a termine e i cosiddetti strumenti derivati(future, swap e opzioni), incorporano il diritto discrezionale e/o l’obbligazione di comprare/vendere a termine una data attività finanziaria.
Rispetto agli strumenti delle categorie già esaminate, questi strumenti hanno oggetto e finalità sostanzialmente diversi. Essi hanno per oggetto strumenti finanziari di partecipazione e/o credito, e la terminologia corrente li identifica come “strumenti derivati” (o titoli derivati) per indicare che la loro struttura presuppone l’esistenza di uno strumento finanziario che si potrebbe definire “base”. Nell’ambito degli strumenti derivati occorre distinguere per la diversità dei diritti incorporati e quindi per la loro diversa funzione, tra:
strumenti che incorporano esclusivamente obbligazioni (diritti) reciproche a termine concordate tra le parti (contratti future o financial future, contratti a termine e contratti swap).
In forza del contratto future, il singolo contraente si obbliga ad acquistare (posizione lunga) o vendere (posizione corta) a un termine futuro prestabilito (data di regolamento) e a un prezzo predeterminato (prezzo future), una certa attività finanziaria. La diversa natura di quest’ultima consente a sua volta di identificare 3 diversi tipi di strumenti o contratti:
- gli interest rate future, in cui l’attività finanziaria sottostante è rappresentata da titoli di Stato a lungo termine (es, il future sui BUND15) o da depositi interbancari a breve termine
- gli stock index future, in cui l’attività sottostanteè costituita da indici relativi ad azioni quotate sui mercati regolamentati (per es: future sul MIB3016)
i currency future, in cui l’attività finanziaria sottostante è rappresentata da una valuta (per es, dollaro, yen, ecc). Sono oggetto di scambio limitato, poiché la loro funzione è svolta dai contratti a termine su valuta che possono essere assimilati agli strumenti derivati, pur non appartenendovi formalmente.
La funzione economica fondamentale è di consentire al contraente di prendere “posizione” nei confronti rispettivamente: dell’andamento futuro dei prezzi di attività finanziarie sensibili ai tassi di interesse oppure delle quotazioni dei mercati azionari, oppure ancora dei tassi di cambio. In proposito si distingue la categoria degli hedgers, cioè degli operatori che, avendo assunto certe “posizioni” e volendone coprire i rischi in relazione alle proprie aspettative, stipulano contratti future di segno opposto riferiti ad attività finanziarie equivalenti a quelle su cui si è presa posizione. Viceversa formano la categoria degli “speculatori” quei soggetti che utilizzano gli strumenti derivati per assumere una posizione di rischio fondata su aspettative non condivise dal “sentimento” generale del mercato, al fine specifico di trarne un profitto nel caso in cui la previsione formulata si rilevi ex post verificata.
In generale il compratore di un contratto future guadagna nel caso in cui i prezzi correnti delle attività finanziarie sottostanti aumentino oltre il prezzo future, mentre il venditore realizza un profitto nel caso opposto, cioè qualora i prezzi correnti scendano sotto il prezzo future.
Dal punto di vista formale, pure il contratto swap è costituito da obbligazioni contrapposte riferite a date future, ma ne è diverso l’oggetto poiché i soggetti contraenti si impegnano a scambiare i futuri pagamenti di interessi (per es flussi di interessi calcolati a tasso fisso contro flussi di interessi calcolati a tasso variabile) oppure futuri pagamenti in valuta (rispettivamente interest rate swap e currency swap)
Mediante questo particolare strumento derivato è quindi possibile trasformare i flussi di interesse delle attività finanziarie oppure il loro rischio di cambio. Il regolamento dello scambio è generalmente attuato mediante il pagamento delle differenze tra valori delle obbligazioni delle parti.
strumenti che incorporano il diritto discrezionale (opzione) di una delle due parti ad acquistare o vendere a termine, a un prezzo stabilito (prezzo strike o prezzo di esercizio) nei confronti dell’altra parte (titolare della contrapposta obbligazione a vendere o acquistare) una data attività finanziaria contratti di opzione, in cui il soggetto che compra questa facoltà discrezionale paga alla controparte venditrice un prezzo (premio dell’opzione) che dipende dalla probabilità di esercizio dell’opzione. Tale probabilità a sua volta dipende dall’andamento del prezzo dell’attività finanziaria sottostante.
Nella prassi si distinguono contratti in cui l’opzione può essere esercitata soltanto a una scadenza prestabilita (opzione europea) e contratti che prevedono invece la possibilità di esercitare l’opzione entro una data prestabilita (opzione americana)
I contratti di opzione vengono classificati in funzione delle attività finanziarie sottostanti, cui si riferiscono diritti e obbligazioni delle parti:
* opzioni su valori mobiliari (azione e obbligazioni)
* opzioni su indici di borsa
* opzioni su valute
* opzioni su contratti future
Per gli strumenti derivati (contratti future, swap e di opzione): le domande, offerte e decisioni di scambio sono motivate sia dalle aspettative dei soggetti relativamente a quelle mediamente espresse dai mercati; e dalla loro propensione a chiudere o aprire posizioni di rischio.
La differenza fondamentale dei contratti di opzione risiede nella particolare circostanza della discrezionalità attribuita al compratore dell’opzione; il compratore non assume una posizione definitiva (copertura/speculazione) rispetto al rischio di prezzo dell’attività finanziaria sottostante, ma si riserva di assumerla: perciò la sua perdita massima potenziale è definita dal premio pagato anticipatamente (caso di abbandono dell’opzione), mentre il suo guadagno è definito dalla variazione favorevole del prezzo dell’attività finanziaria sottostante al netto del premio (caso di esercizio dell’opzione).
A differenza degli altri strumenti derivati (future e swap) il contratto di opzione si caratterizza:
* asimmetria tra i diritti/doveri dei contraenti: infatti l’esito del contratto può essere deciso da una delle parti al termine o nel corso del contratto stesso
* asimmetria dei possibili esiti contrattuali per i soggetti contraenti (l’eventuale perdita è predeterminata a fronte di una potenzialità incerta di guadagno assai maggiore)

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.