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Definizione Servizio Pubblico


I servizi pubblici soddisfano un interesse di carattere generale (-> benessere della collettività).
Qual è l’interesse generale? (2 profili): 

1) che il tariffario sia accessibile; 
2) che il servizio erogato sia di qualità. (obiettivi a cui fanno riferimento le direttive europee)
Definizione tradizionale. Si considerano pubblici tutti quei beni materiali o immateriali che la Pubblica Amministrazione riconosce di “pubblica utilità” e in quanto tali ne assicura la produzione, distribuzione e erogazione in modo da garantire a tutti i cittadini e alle utenze interessate un uso libero e privo di qualsiasi restrizione o discriminazione economica, spaziale e temporale.
Questa definizione fa dei servizi pubblici una categoria aperta che in quanto tale è destinata a ricomprendere prodotti e servizi considerati essenziali secondo gli orientamenti politici e sociali del governo nazionale (e in quanto tali meritevoli di una attività di controllo e di tutela a salvaguardia degli interessi collettivi e generali) e pertanto suscettibili di variazione economica e algebrica. 
 
La gestione delle attività comprese nel settore dei servizi pubblici è sottoposta a un’ampia e pervasiva attività di controllo e sorveglianza della P.A e che in particolare riguarda:
a) livello qualitativo dei servizi e la diffusione dei servizi
b) la sorveglianza delle condizioni e della struttura dell’offerta e della domanda
c) la verifica dei modi e delle forme di utilizzo dei privilegi (concessionari di benefici pubblici) e di impiego delle risorse pubbliche.
d) Il perseguimento di finalità redistributive e/o di equa ripartizione dei costi 
 
Il raggiungimento di queste finalità ha richiesto la definizione di norme di regolamentazione del settoe dei servizi pubblici basato su alcuni fondamentali aspetti, quali: gli investimenti, le forme di mercato, le forme e modalità di intervento organizzativo, gli elementi e le modalità di esercizio del controllo.
Alla luce di questa visione (antecedente al processo di deregolamentazione) la gestione delle attività di produzione e erogazione dei servizi di pubblica utilità era caratterizzata prevalentemente da 2 aspetti:
- l’utilizzo dello strumento delle aziende ed imprese a proprietà pubblica
- la riserva di condizioni monopolistiche all’operatore: tanto su scala nazionale, quanto su scala locale. Anche nei casi in cui la P.A riteneva di affidare il servizio in concessione ad imprese private, a queste veniva riservata una condizione di monopolio 
 
Il binomio azienda pubblica- monopolio fino agli anni 1980/85 ha assicurato in molti paesi (compresi quelli europei) quasi interamente la gestione dei servizi pubblici; la formula era nata anche a seguito delle teorie economiche che denunciavano il “fallimento del mercato” come meccanismo in grado di selezionare e promuovere investimenti in tutti i settori di beni. In particolare per i beni c.d. “Pubblici”per i quali l’imprenditoria privata (non potendo avere aspettative di profitti) rinunciava a fare investimenti in tali settori; lo Stato pertanto era chiamato a esercitare un ruolo di supplenza. quindi doveva essere il soggetto pubblico a erogare servizi; ciò significa che lo Stato (e Regione, etc) diventa imprenditore
Tuttavia la gestione pubblica, operante in regime di monopolio, col tempo ha via via mostrato segni di degenerazione e decadimento in quasi tutti i paesi; i casi di inefficienze causate dalle gestioni pubbliche e dai monopoli danneggiavano pesantemente le imprese e i consumatori. 
 
A partire dal decennio 1980-90 si sono profilate una serie di eventi e esigenze dei governi e dell’economia che hanno richiesto trasformazioni e rivolgimenti di grande portata. In particolare:
a) le innovazioni tecnologiche ed organizzative (nella produzione, distribuzione e erogazione dei servizi)
b) il miglioramento delle condizioni economiche e della ricchezza dei consumatori (crescita della soglia dei corrispettivi sopportabili e maggiori esigenze di varietà e qualità dei servizi)
Le nuove esigenze dei governi e dei paesi invece nascevano dalla necessità
di ridurre il loro ruolo imprenditoriale nell’economia, onde contenere le ripercussioni sulla finanza pubblica
di fronteggiare apertura dei mercati mondiali e comunitari al libero scambio o al mecato comune
di migliorare le condizioni competitive dei settori manifatturieri e di servizi (efficacia e efficienza)
Queste trasformazioni hanno avviato un processo che ha investito tutto il settore dei servizi pubblici e di pubblica utilità promovendo interventi di: deregolamentazione, privatizzazione e apertura dei settori della concorrenza (liberalizzazione)
NB: Differenza tra liberalizzazione e privatizzazione. Sono due passaggi consecutivi (liberalizzazione prima, privatizzazione poi):
Liberalizzazione: Indica l’enunciazione di principi e regole stabilite per regolare il mercato da monopolistico a libera concorrenza.
Privatizzazione: implica l’effettiva cessione della proprietà dal soggetto pubblico al soggetto privato.
2. L’evoluzione e il cambiamento del concetto di servizi di pubblica utilità.
Tali trasformazioni stanno portando a una modificazione del concetto tradizionale di servizio pubblico per promuovere una concezione comunitaria del settore che tenga conto di 2 principi fondamentali:
mantenimento delle regole di libera concorrenza per tutte le attività economiche, anche quando sono gestite da imprese pubbliche
la limitazione del monopolio alle sole attività “non economiche” e a quelle che il “mercato” non è in grado di servire
Questa evoluzione di fatto comporterebbe la scomposizione del tradizionale comparto dei servizi di pubblica utilità in due sub-comparti:
quello delle attività di interesse economico generale opportunamente regolamentate nelle condizioni di accesso, di gestione e di concorrenza, dagli Stati membri della Comunità e dalla stessa Comunità Europea.
Quello della attività “di base” e di “servizio universale” per le quali sono previsti e consentiti interventi della pubblica amministrazione, quanto a finanziamenti e modalità organizzative (imprese pubbliche) e quanto a forme di mercato (monopolio)
Secondo l’art.90 del Trattato CE e la giurisprudenza della Comunità Europea: “…la gestione dei servizi di interesse economico generale deve essere assicurato da imprese la cui natura giuridica è indifferente (pubblica o privata) che operano in modo indipendente sul mercato ed in regime di concorrenza”. Il trattato prevede tuttavia una deroga solo quando la missione dello svolgimento di quelle attività può essere compromessa se affidata alle regole del mercato (servizi universali e servizi di rete) mentre lo esclude esplicitamente nei casi in cui la restrizione della concorrenza non favorisca assolutamente il raggiungimento della missione di servizio di interesse economico generale.

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