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La rappresentanza commerciale



Nello svolgimento della propria attività l’imprenditore può avvalersi e di regola si avvale della collaborazione di altri soggetti: soggetti stabilmente inseriti nella propria organizzazione aziendale per effetto di un rapporto di lavoro subordinato che li lega all’imprenditore (ausiliari interni o subordinati); soggetti esterni all’organizzazione imprenditoriale che collaborano con l’imprenditore, in modo occasionale o stabile, sulla base di rapporti contrattuali di varia natura, cioè mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione (ausiliari esterni o autonomi). La collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell’imprenditore: l’agire in rappresentanza dell’imprenditore.
È però regolato da norme speciali quando si tratti di atti inerenti all’esercizio di impresa commerciale posti in essere da alcune figure tipiche di ausiliari interni: institori, procuratori e commessi.
Determinate figure tipiche di ausiliari interni, che, per la posizione loro assegnata nell’impresa, sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi ed a concludere affari per l’imprenditore. Vige al riguardo un sistema speciale di rappresentanza fissato dagli artt. 2203-2213.
Per la posizione rivestita nell’organizzazione aziendale, institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell’imprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta.

È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una secondaria o di un ramo particolare della stessa. Il direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo.
L’institore è di regola un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente. Vertice della gerarchia del personale, in virtù di un atto di preposizione dell’imprenditore.
È possibile altresì che più institori siano preposti contemporaneamente all’esercizio dell’impresa ed in tal caso essi agiranno disgiuntamente se nella procura non è diversamente previsto.
L’institore è stato investito dall’imprenditore di un potere di gestione generale, che abbracci tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto.
L’institore è tenuto, congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell’impresa o della sede cui è preposto.
Al generale potere di gestione il legislatore fa poi corrispondere un altrettanto ampio e generale potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale.
Anche in mancanza di espressa procura, l’institore può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa o della sede o del ramo cui è preposto, ma ciò può dar luogo a difficoltà applicative nel caso.
Per quanto riguarda poi la rappresentanza processuale, l’institore può stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva) per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
I poteri rappresentativi dell’institore, così determinati in via legislativa, possono essere ampliati o limitati dall’imprenditore, sia l’atto della preposizione sia in un momento successivo. Le limitazioni saranno però opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese.
Procura e pubblicità saranno per contro necessarie solo se l’imprenditore voglia limitare i poteri rappresentativi nell’institore fissati ex lege.
La revoca è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l’imprenditore prova la loro effettiva conoscenza.
L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che tratta per il preponente. Personalmente obbligato è anche il preponente, quando gli atti compiuti dall’institore siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
La disposizione tutela il terzo contraente, evitando che su di lui ricada il rischio di comportamenti dell’institore che possono generare incertezze circa il reale dominus dell’affare.

I procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso: a) non sono posti a capo dell’impresa o di un ramo o di una sede secondaria; b) pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa o ad una serie specifica di atti.
A questi ausiliari l’art. 2209 estende la disciplina degli artt. 2206 (pubblicità della procura institoria) e 2207 (modifica e revoca della stessa). Pertanto, in mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore; generale, però, rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale.
Il procuratore: 1) non ha la rappresentanza processuale dell’imprenditore se tale potere non gli è stato espressamente conferito; 2) non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili. L’imprenditore non risponderà per gli atti, pur pertinenti all’esercizio dell’impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell’imprenditore stesso.

I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi.
Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento.
Essi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazione di cui sono incaricata.
Salvo espressa autorizzazione, i commessi: a) non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso; b) non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall’imprenditore o alle clausole stampate neo moduli dell’impresa; c) se preposti alla vendita nei locali dell’impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi, né possono esigerlo all’interno dell’impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.
A tutti i commessi è poi riconosciuta la legittimazione a ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
L’imprenditore può ampliare o limitare tali poteri.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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