Skip to content

Le obbligazioni


Le obbligazioni rappresentano un credito nei confronti della società e l’obbligazionista ha diritto al rimborso del valore nominale, nonché ad una remunerazione che può essere svincolata o meno dai risultati dell’attività economica finanziata.
Ciascuna obbligazione deve contenere l’indicazione dell’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, del valore nominale di ciascuna, delle garanzie da cui sono globalmente assistite, la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.
Le obbligazioni sono strumenti finanziari, in quanto titoli di massa negoziabili sul mercato dei capitali.
L’emissione del prestito obbligazionario va incontro ad un duplice limite: da una parte le obbligazioni possono essere emesse solo da SPA e SAPA (le srl emettono titoli di debito) e l’ammontare del prestito obbligazionario non può superare il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Vige il divieto di distribuzione delle riserve o della riduzione volontaria del capitale fino a che la loro somma non sia pari o superiore alla metà dell’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione.

Nelle società non quotate le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da investitori professionali sottoposti a vigilanza prudenziale (banche, società di investimento…).
Il limite di emissione può essere superato anche quando l’emissione di obbligazioni è garantita da ipoteca di primo grado iscritta su immobili di proprietà sociale, fino a due terzi del valore degli immobili. In pratica la capacità di indebitamento della società mediante ricorso al prestito obbligazionario è costituita dal doppio della somma del capitale e delle riserve, aumentata dei due terzi del valore degli immobili di proprietà sociale.
La deliberazione di emissione di obbligazioni dev’essere redatta per atto pubblico e deve contenere la designazione del notaio incaricato della costituzione delle garanzie reali a favore dei sottoscrittori. La deliberazione è assoggettata al controllo di legittimità da parte del notaio verbalizzate e va depositata presso il registro delle imprese.
Sia l’assemblea degli obbligazionisti, che il rappresentante comune, sono organi necessari dell’organizzazione degli obbligazionisti.
L’assemblea è competente sia per quanto riguarda l’organizzazione degli obbligazionisti sia per quanto riguarda la tutela stessa del prestito obbligazionario. L’assemblea delibera sulle modificazioni delle condizioni del prestito, sulla proposta di concordato e sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.
L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino un ventesimo delle obbligazioni emesse e non estinte. Per la validità delle deliberazioni che investono le modificazioni delle condizioni del prestito  richiesto il voto favorevole dei sottoscrittori che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
Il rappresentante comune è un organo necessario dell’organizzazione. Il rappresentante deve tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società, deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti nelle procedure concorsuali e rappresenta in giudizio l’organizzazione in caso di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea.
L’emissione di un prestito obbligazionario convertibile attribuisce ai sottoscrittori il diritto di trasformare un rapporto di finanziamento in un rapporto di partecipazione alla società.
L’emissione di questo tipo di obbligazioni comporta un aumento del capitale della società e rientra nella competenza dell’assemblea straordinaria dei soci, ma può essere delegata agli amministratori sia con previsione dell’atto costitutivo, sia con una successiva modifica.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione della azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente e nel mese successivo devono depositare presso il registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito per l’ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione agli azionisti.
La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti, a seguito dell’apporto, da parte di soci o di terzi, anche di opere o servizi.
I titolari di strumenti finanziari partecipativi non acquistano la qualità di soci e non concorrono a determinare la volontà sociale.
Gli strumenti finanziari possono essere forniti, per scelta statutaria, non solo di diritti patrimoniali ma anche di diritti amministrativi.
Le società azionarie possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, per un valore complessivamente non superiore rispetto al 10% del patrimonio sociale.
Il patrimonio destinato ad uno specifico affare è costruito come un patrimonio separato, rispetto a quello della società.
La costituzione del patrimonio avviene in forza di una deliberazione del consiglio di amministrazione o di gestione, il cui verbale deve essere redatto per atto pubblico e depositato nel registro delle imprese.
La deliberazione di costituzione del patrimonio deve indicare il piano finanziario, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte dai terzi.
La società risponde illimitatamente per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
La delibera di costituzione del patrimonio separato deve contenere l’indicazione dei beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio, deve essere iscritta nel registro delle imprese e deve essere decorso il termine di 60 giorni dall’iscrizione senza che i creditori abbiano proposto opposizione.
Devono essere tenute le scritture contabili del patrimonio, come strumento di controllo del corretto utilizzo dei beni destinati, a tutela degli interessi patrimoniali della società e dei terzi e come strumento di rilevazione del risultato economico da distribuire alla società ed eventualmente ai terzi.
Per quel che riguarda la liquidazione del patrimonio si prevede che in caso di realizzazione dell’affare o di impossibilità di condurlo a termine se la società fallisce, gli amministratori devono redigere un rendiconto finale, assimilabile ad un bilancio di liquidazione che accompagnato da una relazione dei sindaci e del revisore contabile, deve essere depositato presso l’ufficio delle imprese.
I creditori del patrimonio non ancora soddisfatti possono chiedere la liquidazione separata del patrimonio entro 90 giorni dal deposito del rendiconto.
Le società che costituiscono patrimoni destinati possono ricorrere ad apporti di terzi, i quali parteciperanno ai risultati della gestione separata, e possono emetter strumenti finanziari di partecipazione.
La gestione dell’affare è attribuita in via esclusiva alla società, mentre ai terzi associati spettano poteri di controllo, nonché il diritto di rendiconto.
Qualora il fallimento della società renda impossibile la prosecuzione dell’affare, i finanziatori possono comunque concorrere nel riparto dell’intero patrimonio sociale per la parte del credito non ancora soddisfatta.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.