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La convocazione dell’assemblea


L’assemblea opera con il metodo collegiale perciò opera seguendo determinate fasi:
- convocazione: per informare i soci della riunione e dei suoi contenuti
- intervento e discussione: per favorire la massima consapevolezza dei pro e dei contro di ogni decisione
- voto: per formare la deliberazione
- verbalizzazione: per documentare la riunione e i suoi esiti.
Le competenze dell’assemblea straordinaria sono determinate dalla legge:
- modificazioni statutarie
- nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
- emissione di obbligazioni convertibili
- revoca dello stato di liquidazione
La legge consente l’attribuzione di alcune competenze dell’assemblea straordinaria all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione. Queste competenze sono:
- il potere di emettere obbligazioni convertibili
- l’aumento del capitale
- la deliberazione di fusione semplificata
- l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie
- l’indicazione delle cariche amministrative che danno potere di rappresentanza
- la riduzione del capitale conseguente al recesso di un socio
- gli adeguamenti dello statuto
- il trasferimento della sede nel territorio nazionale
La convocazione dell’assemblea spetta agli amministratori o al consiglio di gestione. Nelle società quotate il potere di convocare l’assemblea spetta anche ai sindaci e ai componenti del consiglio di sorveglianza, con deliberazione collegiale o su iniziativa congiunta di due membri.
L’assemblea deve essere convocata:
* una volta all’anno per deliberare in merito all’approvazione del bilancio, nel termine stabilito non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
* senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da una minoranza qualificata di soci che raggiunga il 10% del capitale
* quando la prima convocazione sia andata deserta, cioè non si è arrivati al quorum costitutivo
quando la convocazione è obbligatoria e gli amministratori o il consiglio di gestione non vi provvedono, sono obbligati a provvedervi il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza.
I sindaci devono convocare d’urgenza l’assemblea quando cessano dalla carica tutti gli amministratori e anche quando rilevano fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
La convocazione avviene mediante avviso da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale o in un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, 30 giorni per le società quotate.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno.


I quorum in assemblea ordinaria e straordinaria:
a) assemblea ordinaria di ogni SPA:
* prima convocazione:
- quorum costitutivo: metà del capitale
- quorum deliberativo: maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea
* seconda convocazione:
- quorum costitutivo: assente
- quorum deliberativo: maggioranza delle azioni votanti
b) assemblea straordinaria di SPA chiuse:
* prima convocazione:
- quorum costitutivo: oltre la metà del capitale
- quorum deliberativo: oltre la metà del capitale
* seconda convocazione:
- quorum costitutivo: oltre un terzo del capitale
- quorum deliberativo: due terzi del capitale rappresentato in assemblea
c) assemblea straordinaria di SPA aperte:
* prima convocazione:
- quorum costitutivo: metà del capitale sociale
- quorum deliberativo: due terzi del capitale rappresentato in assemblea
* seconda convocazione:
- quorum costitutivo: oltre un terzo del capitale
- quorum deliberativo: due terzi del capitale rappresentato in assemblea
L’esercizio dei diritti di intervento e voto può essere attuato dal titolare oppure può essere demandato a terzi forniti del potere di rappresentanza in forza di procura o delega.

Limiti generali che attengono alla procura:
- forma scritta
- deve indicare il nome del procuratore
- deve indicare il nome del sostituto
È vietato a chiunque di rappresentare più di 20 soci.
La raccolta di deleghe è riservata alle associazioni di azionisti costituite da almeno 50 soci persone fisiche, ciascuna delle quali titolare di azioni per un quantitativo non superiore all’uno per mille del capitale corrispondente ad azioni con diritto di voto.
L’accertamento della regolare costituzione e svolgimento dell’assemblea spetta al presidente.  Il presidente dell’assemblea è il soggetto indicato nello statuto.
Dello svolgimento dell’assemblea occorre dare un fedele e preciso resoconto in apposito documento scritto (verbale) e dev’essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale assolve alla triplice funzione di prova, informazione e controllo della regolarità. Devono essere identificati i partecipanti e il capitale da ciascuno rappresentato, con specificazione della posizione da ciascuno tenuta in fase di votazione.
La regolamentazione consob impone che il verbale riporti una sintesi di ogni singolo intervento anche in mancanza di specifica richiesta. Inoltre, nel verbale delle assemblee di SPA aperte, devono essere trascritte le dichiarazioni relative all’esistenza di patti parasociali.
Il verbale è soggetto a trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
Gli effetti giuridici che la deliberazione è diretta a produrre decorrono dal giorno in cui l’assemblea si è tenuta e dal momento in cui la deliberazione è stata sottoposta a votazione con esito positivo.
L’efficacia iniziale della deliberazione può venir meno se una successiva assemblea ne delibera la revoca.
La deliberazione può essere compromessa dalla sua invalidità, se non è stata presa in conformità alle regole di legge e di statuto. L’invalidità può assumere due forme: annullabilità e nullità.
La non conformità alla legge e allo statuto porta all’annullabilità, mentre in casi più gravi come la mancata convocazione dell’assemblea, la mancanza del verbale e l’impossibilità e illiceità dell’oggetto della deliberazione sono cause di nullità.
La deliberazione invalida può essere impugnata:
- se è annullabile dai soci non consenzienti che raggiungono insieme l’uno per mille o il 5% del capitale
- se è nulla da chiunque vi abbia interesse
Il termine per l’impugnazione della deliberazione invalida
- se annullabile entro 90 giorni dalla data di deliberazione
- se nulla entro 3 anni dalla trascrizione della deliberazione nel libro delle adunanze assembleari
- non ci sono limiti per impugnare deliberazioni di modifica dell’oggetto sociale nulle
- per le SPA chiuse, il termine è ridotto a 180 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese se si tratta di deliberazioni nulle che abbiano ad oggetto l’aumento di capitale, la riduzione del capitale e l’emissione di obbligazioni
- per le SPA aperte il giudice non potrò pronunciare né la nullità né l’annullamento delle deliberazioni di aumento e riduzione reale del capitale e di emissione delle obbligazioni, dopo che ne sia stata iniziata l’esecuzione
- le azioni di annullamento e di nullità delle deliberazioni di approvazione del bilancio non possono essere proposte dopo che è stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo.
Soltanto la nullità della deliberazione può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La sostituzione dell’inefficace deliberazione nulla con una seconda deliberazione valida ha il solo effetto di privare chiunque dell’interesse ad agire per la nullità della prima deliberazione.

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