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Valore delle attività finanziarie: azioni e obbligazioni


Acquistando obbligazioni (bonds), il risparmiatore fornisce alle aziende risorse a titolo di capitale di debito e assume la qualifica di creditore della società; investendo azioni (shares) fornisce capitale “di rischio” e assume la qualifica di azionista.

Obbligazioni (bonds). Sono uno strumento utilizzabile dalle società per azioni per raccogliere capitale di prestito presso il pubblico indistinto di risparmiatori e investitori istituzionali. Si tratta di uno strumento di finanziamento tipicamente di lungo termine, con il quale raccogliere capitale stabile.
Dal punto di vista formale le obbligazioni si configurano come titoli di credito nominativi o al portatore che rappresentano frazioni di un’operazione di finanziamento i cui possessori detengono tra loro pari diritti.
Agli obbligazionisti spetta dunque il rimborso del valore nominale del titolo alla scadenza e, se l’obbligazione è con cedole, una remunerazione periodica fissa o variabile.
Il costo che sostiene l’azienda emittente obbligazioni “tradizionali” si compone di 2 elementi:
il saggio di rendimento nominalmente dichiarato (cedola periodica)
il costo del consorzio di collocamento eventualmente incaricato di trovare uno sbocco delle obbligazioni sul mercato finanziario.

Limiti all’emissione il nuovo art. 2412 del cod.civ. dispone che una società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Tale limite può essere superato se:
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali (es. banche o società di intermediazione mobiliare).
Le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà della società
Le obbligazioni sono emesse da società con azioni quotate.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, previo provvedimento autorizzativo dell’autorità governativa.
Il nuovo art. 2413 afferma che la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite all’emissione viene infranto.
Contenuto dei contratti obbligazionari (rinnovato articolo 2414):
- La denominazione, l’oggetto e la sede della società
- Il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione
- La data della deliberazione di emissione
- L’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascuno, i diritti attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società.
- Le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

Tratto da FINANZA D'AZIENDA di Alessia Chiovaro
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