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Libertà sindacale: art. 39, comma 1

LIBERTÀ SINDACALE: ART. 39, COMMA 1


L’ art. 39 Cost. disciplina due dei tre profili cardine del diritto sindacale – organizzazioni sindacali (agenti negoziali, come CGL): la libertà di associazione sindacale e il fenomeno della contrattazione collettiva. La disciplina dell’ultimo profilo (diritto di sciopero) è lasciata all’art. 40 Cost. 
Durante il ventennio fascista si era costituito un unico sindacato dei lavoratori e datori (quindi si era annullata ogni tipo di  possibile ostilità). 

Queste norme segnano una discontinuità con quell’esperienza politica: art. 39 Cost., 1° co.: l’organizzazione sindacale è libera.
(Nei commi 2 e ss. dell’art. 39 la Cost. tratta della contrattazione collettiva.)
La formulazione è chiara e di immediata comprensione, ma presenta aspetti sui quali si è dibattuto molto (interpretazione). Perché si utilizza l’espressione “organizzazione” e non “associazione”? La scelta dei costituenti è stata intenzionale: si è scelta la parola “organizzazione”, perché si è voluto adottare quel termine che più di altri potesse essere rappresentativo della pluralità forme associative possibili del mondo del lavoro.
Il termine “sindacale” indica la dinamica associativa connessa alle questioni, ai problemi del rapporto di lavoro.
“Libera”: la Costituzione intende proteggere in senso positivo o negativo? Protegge solo la libertà di costituzione dell’organizzazione sindacale (positivo) o anche il diritto riconosciuto ai lavoratori a non partecipare ad un’organizzazione sindacale (negativo)? L’assunzione è condizionata all’affiliazione ad un’associazione sindacale? (Non è ammesso che una persona non ne faccia parte – è un requisito per l’assunzione).
La conclusione è che la libertà sia da intendersi sia in senso positivo che in senso negativo.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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