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Legge Biagi: compenso del lavoro a progetto art. 63

LEGGE BIAGI: COMPENSO DEL LAVORO A PROGETTO ART. 63


Art. 63: il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e in relazione a ciò, nonché alla particolare natura della prestazione del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività [..].
In assenza di contrattazione collettiva specifica il consenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria [..].

Questa norma è stata oggetto di correzioni da parte della legge Fornero: intervento di taglio protettivo. Originariamente il compenso del lavoratore a progetto veniva determinato unicamente in base al criterio della quantità e qualità del lavoro eseguito (criterio della proporzionalità). La parte successiva alla parola “eseguito” e il comma secondo è stata introdotta dalla legge Fornero.
Fornero quindi introduce il criterio della contrattazione collettiva anche in relazione alla retribuzione. 

Nel secondo comma stabilisce che nell’ipotesi in cui non si sia sviluppata una contrattazione nell’area delle co.co.co., si debba fare riferimento ai contratti collettivi di categoria. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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