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Legge Biagi: gravidanza, malattia e infortunio art. 66

LEGGE BIAGI: GRAVIDANZA, MALATTIA E INFORTUNIO ART. 66


Art. 66: disposizioni che vanno ad integrare la disciplina del lavoro a progetto. 
La norma tratta di gravidanza, malattia e infortunio. 

Il 1 comma elenca legittime cause di sospensione del rapporto: il rapporto è sospeso ma non si estingue. Viene contestualmente sospesa l’erogazione della retribuzione. 

Nel 2 comma vengono trattati malattia e infortunio, che non determinano la cessazione del rapporto, che comunque cesserà al realizzarsi del progetto.
C’è un termine entro il quale la sospensione non può protrarsi, oltre il quale il committente può recedere dal rapporto ancor prima che si sia esaurito il limite di durata del contratto:
Termine determinato: 1/6 della durata del contratto.
Termine determinabile: più di 30 giorni.
Il contratto non viene prorogato per il termine di astensione, che rimane invece quello pattuito.

Il 3 comma tratta il tema della gravidanza: la proroga del contratto è ammessa. Questo perché bisogna sottrarre la lavoratrice ai poteri di eterodirezione.
Si coglie indirettamente la natura autonoma di queste prestazioni.
Se la lavoratrice sente di non riuscire ad adempiere al suo lavoro può astenersi con conservazione del posto e gode anche di una proroga.
Biagi opera con temperamento fra esigenze diverse, facendo prevalere l’esigenza della salute della madre e del nascituro.

Il 4 comma consiste in un’elencazione di leggi che vanno ad integrare l’ambito dei diritti riconosciuti al lavoratore a progetto.
Viene richiamata una disciplina che era già attuata per le co.co.co. e viene estesa alle co.co.pro.
Il d. lgs. 626/1994 non è più vigente, perché è confluito nel t.u. 81/2008. 
La disciplina del t.u. si sviluppa nel contesto del lavoro dipendente, che si svolge nei locali aziendali e che prevede specifici limiti di orario. È prevista anche per il lavoratore a progetto perché determina in capo al committente una tutela nel momento in cui si svolge nei locali aziendali: in questo caso non vi è distinzione fra il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo a progetto. Questo perché nella valutazione del rischio bisogna immaginare le misure di prevenzione anche per questi lavoratori.
Provvedimento del 2001: rimborso spese ospedaliere in caso di ricovero. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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