Skip to content

Legge Biagi: valore del progetto art. 69

LEGGE BIAGI: VALORE DEL PROGETTO ART. 69


Art. 69: se non c’è un progetto specifico o se è generico, il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data della sua costituzione.
Se il progetto non sussiste o non è stato specificato, allora il rapporto è ritenuto di lavoro dipendente.
Dopo la riforma di Biagi il mondo imprenditoriale è insorto e il Ministero del lavoro ha emesso una circolare in cui si diceva che la norma intende prevedere una presunzione relativa e che quindi ammette la prova contraria. Perciò in caso di controversia il lavoratore sostiene che il  progetto non sia stato specificato, ma il committente può dimostrare che non erano presenti i criteri per definire un rapporto subordinato.

Si è venuta quindi a creare una disomogeneità rispetto ad un profilo di disciplina essenziale: alcuni hanno optato per un’interpretazione letterale, prevedendo una presunzione assoluta; altri hanno optato per una presunzione relativa, ammettendo la prova contraria da parte del committente.
La legge Fornero dirime questa disomogeneità prevedendo una norma in cui si dice che l’art. 69 indica una presunzione assoluta e quindi adeguandosi alla forma più restrittiva.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.