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Lavoro dipendente: il recesso dal contratto

LAVORO DIPENDENTE: IL RECESSO DAL CONTRATTO


Nel contesto del lavoro dipendente il recesso datoriale deve essere sorretto da una giustificazione, quindi non può essere ad nutum, salvo specifiche eccezioni tassative nelle quali è possibile recedere senza una ragione, sono casi molto limitati: recesso nell’ambito del rapporto di lavoro domestico.

Le ragioni di recesso possono essere:

1. ragione soggettiva il riferimento va all’art. 2119 c.c. disciplinante il recesso per giusta causa (cd. recesso in tronco, grave inadempimento che altera l’art. 2118 c.c. secondo il quale in caso di recesso deve essere riconosciuto il preavviso).
Viene presa in considerazione anche la legge n. 604/1966 che disciplina i licenziamenti individuali in cui si ritrovano i requisiti del giustificato motivo di licenziamento:
• giustificato motivo soggettivo, art. 3 l.n. 604/1996: é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (grave inadempimento individuale inferiore rispetto all’art. 2119). 
• giustificato motivo oggettivo: ha a che fare con la materialità dell’impresa, non dipende quindi da comportamenti dei lavoratori o delle lavoratrici.

Sono nozioni simili dal punto di vista qualitativo, si differenziano dal punto di vista quantitativo: solo nell’ipotesi di recesso per ragioni oggettive soggettive il legislatore ammette il riconoscimento del preavviso o dell’indennità in caso di mancato termine di preavviso. 

2. ragione oggettiva

L. n. 604/1955, art. 3: il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Questa norma divide in due il giustificato motivo:
1. inadempimento contrattuale del prestatore di lavoro (ragioni di natura soggettiva)
2. ragioni che non dipendono dai comportamenti dei lavoratori, ma che dipendono dall’impresa (ragioni di natura oggettiva)
Art. 2119 c.c.: recesso per giusta causa.

La differenza fra i due articoli va collocata nel punto di vista quantitativo e non qualitativo:
− recesso per ragioni oggettive e soggettive (art. 3 l. n. 604/66): inadempimento lieve. Il legislatore ammette il riconoscimento del preavviso o dell’indennità prevista per il mancato preavviso.
− recesso per giusta causa (art. 2119 c.c.): inadempimento più grave, quindi il lavoratore viene sanzionato non riconoscendogli il preavviso o l’indennità sostitutiva dello stesso preavviso (inadempimento così grave che il rapporto cessa immediatamente).

Art. 18 dello Statuto dei lavoratori è stato modificato prima con la legge Fornero e successivamente con il Jobs Act.
Il recesso per giusta causa del lavoratore implica il riconoscimento del preavviso.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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