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Estinzione delle obbligazioni: non satisfattori

ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI: NON SATISFATTORI


Non realizzano l’interesse del creditore

Novazione oggettiva → le parti sostituiscono l’obbligazione esistente con una nuova obbligazione
La novità può consistere nel titolo (es. da affitto a mutuo) o nell’oggetto
La vecchia obbligazione si estingue con la sola sostituzione, mentre nella dazione in pagamento si estingue solo con l’esecuzione della nuova obbligazione
Se la novazione deriva da atto annullabile, essa è valida se il debitore conosceva il vizio del titolo originario

Remissione del debito → creditore comunica al debitore di rimettere il debito
può avvenire con dichiarazione espressa o restituzione del documento rappresentante il titolo del debito
Se il debitore dichiara di non volerne approfittare, l’obbligazione non è estinta

Impossibilità sopravvenuta → finché la prestazione resta impossibile, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento
Impossibilità parziale → il debitore si libera eseguendo la parte possibile della prestazione 

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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