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Fideiussione

FIDEIUSSIONE


Contratto di fideiussione → fideiussore/garante garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi verso il creditore e rispondendone con tutti i suoi beni presenti e futuri
La fideiussione può essere assunta anche senza il consenso del debitore; per costituire una fideiussione è necessaria una dichiarazione espressa
Se l’obbligazione è invalida, allora è invalida anche la fideiussione (eccetto il debito assunto dall’incapace)
Se la fideiussione eccede l’obbligazione garantita, è valida solo nei limiti dell’obbligazione principale
Fideiussore e debitore sono obbligati in solido ma fideiussore e creditore possono pattuire il beneficio di escussione → il fideiussore non è tenuto a pagare finché il creditore non agisce prima contro il debitore
Il fideiussore, se convenuto in giudizio dal creditore, ha l’onere di indicare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione

Beneficio della divisione → ogni fideiussore può esigere che il creditore si rivolga a lui solo per la parte dovuta
Il fideiussore che ha pagato subentra nei diritti del creditore (credito + garanzie) e ha regresso nei confronti del debitore, anche se quest’ultimo non era a conoscenza della fideiussione prestata
Mandato di credito = contratto con cui un soggetto incarica un altro, che accetta, di far credito ad un terzo
La dichiarazione del mandante si chiama lettera di credito/credenziale
Chi accetta il mandato si obbliga a fare credito in nome e per conto proprio; chi ha dato l’incarico assume gli obblighi di un fideiussore

Fideiussione omnibus → un fideiussore presta garanzia per tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso la banca
La fideiussione prestata per un’obbligazione futura deve prevedere un importo massimo garantito

Contratto autonomo di garanzia → contratto di fideiussione + clausola di pagamento a prima richiesta (creditore può esigere dal fideiussore il pagamento immediato senza che il fideiussore possa opporre le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore)

Lettera di patronage → la capogruppo comunica alla banca di controllare una società controllata che chiede credito alla banca, e comunica che controllerà il puntuale adempimento della controllata
La capogruppo non assume alcun obbligo di garanzia ma fornisce solo informazioni utili alla banca
Il comportamento contrario a quanto comunicato può essere fonte di responsabilità extracontrattuale
Anticresi = contratto con cui il debitore (o un terzo) si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito
Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità; è necessaria la sua trascrizione per essere opponibile a terzi
Il creditore percepisce i frutti dell’immobile imputandoli agli interessi e poi al capitale
Vi è il divieto di patto commissorio

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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