Skip to content

Conservazione della garanzia patrimoniale: azione revocatoria (ordinaria/pauliana)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE: AZIONE REVOCATORIA (ORDINARIA/PAULIANA)


Il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni
È necessaria la frode del debitore = conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca ai creditori
Se l’atto è anteriore al sorgere del credito è necessario dimostrare la dolosa preordinazione
Se l’atto è a titolo oneroso, è necessario che anche il terzo sia stato partecipe alla frode
Sono protetti gli ulteriori terzi (aventi causa del terzo) che abbiano acquistato i loro diritti in buona fede e a titolo oneroso
La revocatoria rende l’atto inefficace nei confronti del creditore ma non tra le parti; il creditore può quindi promuovere le azioni esecutive nei confronti degli acquirenti
L’azione si prescrive in 5 anni

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.