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Vendita con patto di riscatto

VENDITA CON PATTO DI RISCATTO


Vendita con patto di riscatto → il venditore si riserva il potere di riacquistare la proprietà mediante:
- Dichiarazione unilaterale comunicata al compratore entro un certo termine (max 2 anni per beni mobili, max 5 anni per immobili)
- Restituzione del prezzo pagato + rimborso per spese e riparazioni necessarie/utili (è nullo il patto che prevede la restituzione di una somma maggiore)

Patto di retrovendita → compratore/venditore (o entrambi) assume l’obbligo di contrarre una nuova compravendita che faccia riacquistare al venditore la proprietà della cosa venduta
E’ equiparabile al contratto preliminare

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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