Skip to content

Società di persone: società in accomandita semplice

SOCIETÀ DI PERSONE: SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE


Soci accomandatari → amministratori + responsabilità solidale illimitata
Soci accomandanti → responsabilità limitata + poteri di controllo
Divieto di immistione → gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, pena la responsabilità illimitata
La ragione sociale deve indicare il nome di almeno un socio accomandatario e l’indicazione sas
Lo scioglimento della società avviene, oltre che per le cause della snc, anche se restano solo soci accomandatari/accomandanti ed entro 6 mesi non venga sostituito il socio venuto meno

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.