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Società di capitali: società in accomandita per azioni

SOCIETÀ DI CAPITALI: SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI


Soci accomandatari → responsabilità illimitata e solidale + amministratori
Soci accomandanti → responsabilità limitata
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le delibere dell’assemblea straordinaria delle SpA
Le modifiche dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea straordinaria + tutti gli accomandatari

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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