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Società mutualistiche e consorzi: società cooperative

SOCIETÀ MUTUALISTICHE E CONSORZI: SOCIETÀ COOPERATIVE


La società vende beni/servizi ai soci ad un prezzo < prezzo di mercato perché non comprende la quota di profitto dell’intermediario
L’attività non viene svolta a vantaggio di terzi ma a vantaggio dei soci → scopo mutualistico, non lucrativo Per ottenere i beni che gli servono, il socio dovrà stipulare altri contratti (es. acquisto)
Cooperative di consumo → acquistano all’ingrosso generi alimentari e li rivendono al dettaglio ai soci
Cooperative edilizie di abitazione → realizzano alloggi da consegnare ai soci

Esistono anche strutture più complesse di cooperazione con scopo di lucro
Soci sovventori → conferiscono capitale e hanno diritto alla distribuzione degli utili
Possessori di azioni di partecipazione → privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale ma privi del diritto di voto (le azioni di partecipazione possono essere al portatore)

Le cooperative possono comunque svolgere attività nei confronti di terzi
Le cooperative sono srl → responsabilità limitata
Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da quote o azioni
La disciplina delle cooperative è quella delle leggi speciali + quella delle SpA (srl se di piccole dimensioni)

Nessun socio può avere una partecipazione > 100.000 €
Diritto di voto uguale per ciascun socio, non in proporzione al valore della partecipazione
Numero di soci variabile e la variazione non comporta la modifica dell’atto costitutivo (a differenza delle società di persone o SpA); i nuovi soci devono essere ammessi con delibera degli amministratori
Il capitale non è fissato in un ammontare prestabilito ma può variare a seconda dell’ingresso/uscita di soci

Gli organi sono gli stessi delle SpA o srl, con l’eventuale aggiunta del collegio dei probiviri → dirime le controversie interne tra soci
Le cooperative sono sottoposte a controlli amministrativi per evitare che approfittino della normativa favorevole per perseguire obiettivi di profitto; in caso di irregolare funzionamento, l’autorità governativa può revocare amministratori/sindaci e sciogliere la società

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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