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Cause di estinzione del rapporto: contratto a tempo indeterminato

CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO


Il c.c prevedeva la possibilità di recedere/licenziare, con preavviso ma non era necessaria una giustificazione.. a seguito di interventi normativi, il licenziamento può avvenire solo:
- Con preavviso se c’è un giustificato motivo → inadempimento degli obblighi contrattuali + ragioni inerenti all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro)
- Senza preavviso se c’è una giusta causa → fatto tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (es. sabotaggio dei macchinari)

Prima, in caso di licenziamento ingiustificato, il lavoratore aveva diritto a reintegrazione + risarcimento
Ora, con la riforma Fornero, le conseguenze dipendono dalle causali del licenziamento:
- Nullità (es. licenziamento discriminatorio, in maternità, dovuto al matrimonio, per motivi illeciti, orale..) → reintegrazione + risarcimento
- Ingiustificatezza macroscopica (evidente insussistenza del fatto) → reintegrazione
- Licenziamento disciplinare illegittimo + licenziamento economico ingiustificato + licenziamento collettivo per violazioni procedurali → tra 12 e 24 mensilità
- Violazioni formali/procedurali → tra 6 e 12 mensilità

Restano esclusi dalla legge Fornero i lavoratori domestici, i lavoratori in prova e i dirigenti
Il licenziamento va comunicato per iscritto con l’indicazione dei motivi, altrimenti è inefficace (una legge del 2012 dice che in tal caso il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore a pagare tra 6 e 12 mensilità)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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