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Dichiarazione di fallimento

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO


Il fallimento viene dichiarato dal tribunale in seguito a ricorso di un creditore + su richiesta dell’imprenditore stesso + su istanza del pm
Il tribunale deve sentire l’imprenditore; NO fallimento se debiti scaduti ed esigibili < 30.000 €
In caso di rigetto si può ricorrere in appello, e se la corte d’appello accerta l’esistenza dei presupposti del fallimento rimette gli atti al tribunale che deve dichiarare il fallimento
Sentenza dichiarativa del fallimento → il tribunale nomina il curatore fallimentare (amministrazione del patrimonio fallito) + giudice delegato (vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura)
Contro la sentenza di fallimento si può ricorrere in appello (chiunque interessato può farlo); il ricorso in appello non sospende l’esecuzione della sentenza ma la corte d’appello può sospendere la liquidazione dell’attivo per gravi motivi su richiesta del curatore fallimentare
Se la sentenza d’appello è di accoglimento, il fallimento è revocato ma restano salvi gli effetti degli atti compiuti dagli organi fallimentari

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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