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Procedure concorsuali: concordato fallimentare

PROCEDURE CONCORSUALI: CONCORDATO FALLIMENTARE


Concordato fallimentare → accordo tra fallito e creditori → chiusura del fallimento

I creditori (o il fallito dopo 1 anno dalla sentenza e prima di 2 anni dal decreto di esecutività) possono avanzare la proposta di concordato, che può prevedere la suddivisione dei creditori in base ai diversi interessi economici e l’assegnazione di un trattamento differenziato ad ogni “classe”
La proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti anche attraverso operazioni straordinarie (es. assegnazione di azioni)
La proposta viene presentata con ricorso al giudice delegato che ne dispone la comunicazione ai creditori (se ci sono più proposte, il comitato dei creditori sceglie quale debba essere comunicata)
La proposta viene poi sottoposta è poi sottoposta ad una valutazione dei creditori chirografari; se viene approvata, il concordato è soggetto al vaglio di legittimità del tribunale che provvede ad omologarlo

Il concordato può essere annullato se è stato dolosamente esagerato il passivo o se è stata sottratta una parte rilevante dell’attivo
Il concordato può essere risolto se il proponente non adempie ai suoi obblighi
In entrambi i casi, si apre la procedura fallimentare

In alcuni casi può intervenire un assuntore (uno o più creditori) che si accolla gli obblighi di pagamento dei creditori a fronte della cessione dei beni che costituiscono l’attivo fallimentare

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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