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Il concordato tra cotribuenti e fisco


Tutto questo era inserito nel contesto di un decreto che prevedeva la possibilità di accedere ad un “concordato preventivo biennale” in via sperimentale, tra contribuente e fisco. I benefici del concordato comportavano anche la sospensione degli obblighi di certificazione, mediante emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

Alcuni autori si sono preoccupati di evidenziare il rapporto tra il modello “De-Tax” e questo particolare regime agevolativo chiedendo interventi urgenti: “sembra evidente che tale disposizione, a garanzia e trasparenza delle scelte operate dal consumatore, non possa prescindere dalla certificazione dei corrispettivi pagati, risultando impensabile, in tale ipotesi, la sospensione generale dagli obblighi di qualunque documentazione prevista dall'art. 33”.

È evidente che le disposizioni che riguardano la “De-Tax”, a garanzia della trasparenza delle scelte operate dal consumatore, non possano prescindere dalla puntuale certificazione dei corrispettivi pagati da quest'ultimo. Per i soggetti che hanno aderito al concordato, si pone il problema del conflitto tra tale esigenza e il “beneficio” della sospensione degli obblighi di certificazione. Problema al quale, al momento, non è stata ancora data una soluzione.

Tutto ciò, comunque, non realizza la “De-Tax”, non avendo alcuna caratteristica del modello proposto in origine, quello fatto proprio dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale. Nella sperimentazione viene destinata una piccola quota del gettito IVA, che grava addirittura solo sullo Stato, e senza alcun onere per il venditore. Questo modello sperimentale, può essere definito come una forma di dieci per mille, anche se alcuni l'hanno definita debole sul piano dei requisiti di legittimità.

Non possiamo tralasciare il fatto che la sperimentazione, così delineata, non ha trovato alcuna attuazione. Non vi è traccia del decreto attuativo che avrebbe dovuto essere pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Questo avrebbe dovuto prevedere i criteri oggettivi e soggettivi per la scelta della associazioni e enti a favore dei quali si sarebbe applicata la sperimentazione. Conseguentemente, non è stato adottato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto stabilire le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso.

Tratto da LA DE-TAX di Filippo Amelotti
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