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Opposizione all’intervento nel procedimento degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e loro eventuale estromissione


È possibile proporre opposizione all’intervento degli enti allorché si reputi che siano privi dei requisiti voluti dalla legge per l’esercizio dei diritti e delle facoltà posti a garanzia di situazioni meta-individuali. Legittimate a opporsi sono le parti (art. 95 comma I), effettive o potenziali.

Se l’intervento sia avvenuto fuori dall’udienza, l’opposizione va presentata, entro tre giorni dalla notificazione dell’atto di intervento, con dichiarazione scritta notificata al legale rappresentante dell’ente, il quale può presentare deduzioni nei cinque giorni successivi (art. 95 comma I).

Se l’intervento ha avuto luogo nell’udienza preliminare, l’opposizione deve essere formulata prima che il giudice dichiari aperta la discussione (art. 95 comma II).

Se l’intervento si è realizzato nel corso degli atti introduttivi del dibattimento, ci si può opporre (art. 95 comma II) subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento relativo alla costituzione delle parti (art. 421 comma I).

Il potere di decidere spetta all’organo giurisdizionale competente per la fase in cui l’opposizione è stata proposta, e deve provvedere senza ritardo con ordinanza ad hoc (art. 96 commi II e III).

Oltre che su sollecitazione di parte, la decisione di escludere figure esponenziali può essere adottata dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non appena accerti l’inesistenza in esse dei requisiti di legittimazione (art. 95 comma IV) >> il giudice ha il potere di verificare sia la sussistenza ab initio dei presupposti, sia la loro permanenza nel corso del procedimento.

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