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Gli atti dell'imputato, delle altre parti private e della persona offesa dal reato


Gli atti di questi soggetti rivestono normalmente forme comuni agli atti del pm.

Per essi è prevalentemente prevista la forma della richiesta:
a) con riguardo alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato: richiesta di procedere con incidente probatorio (artt. 392 e 393); richiesta di giudizio abbreviato (art. 438); ecc;
b) con riguardo alla parte civile: richiesta di rendere provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni e al risarcimento (art. 540 comma I); richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna (art. 543 comma I);
c) con riguardo alla persona offesa: richiesta rivolta al pm di promuovere un incidente probatorio (art. 394); richiesta rivolta al procuratore generale di disporre l'avocazione (art. 413); ecc;
d) con riguardo agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: richiesta di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private e la richiesta di nuovi mezzi di prova (art. 505); ecc.

Relativamente alle parti, si tratta della concreta attuazione di una facoltà a esse riconosciuta in via generale e per ogni stato e grado del procedimento dall'art. 121, il quale prescrive che sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salvo specifiche disposizioni di legge, entro 15 giorni. Analoga facoltà è riconosciuta ai difensori, per la fase delle indagini preliminari, dall'art. 367, il quale non pone però a carico del pm alcun obbligo di provvedere.

Anche gli atti delle parti private possono assumere la forma delle conclusioni (vedi artt. 421, 523, 602) e del consenso (vedi artt. 423 comma II, 444, 446,449 comma II, 518 comma II, 566 comma V, 92).

Un'altra forma è quella delle memorie: atti attraverso i quali è possibile illustrare questioni di fatto e di diritto. L'art. 121 riferisce questa facoltà – esercitabile in ogni stato e grado del procedimento e avente come destinatario il giudice – alle parti e dunque anche al pm. Lo stesso pm sarà destinatario delle memorie che i difensori hanno diritto di presentare anche nel corso delle indagini preliminari (art. 367). Di memorie parla anche l'art. 90 con riguardo alla persona offesa.

Gli atti dei soggetti privati possono assumere ancora la veste della rinuncia e della revoca.

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