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Il computo dei termini; il prolungamento dei termini di comparizione; la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale


Il termine ha un inizio, un decorso e una fine. L'art. 172 esordisce precisando che i termini processuali sono stabiliti a ore, giorni, mesi o anni, ed aggiunge che essi vanno computati secondo il calendario comune; che è prorogato di diritto al giorni successivo non festivo il termine stabilito a giorni che scada in giorno festivo; che nel termine non si computa, salvo che la legge disponga altrimenti, l'ora e il giorno in cui inizia la decorrenza, mentre si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno; che quando è fissato soltanto il momento finale le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere; che il termine indicato dalla legge per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui l'ufficio viene chiuso al pubblico.

Dell'istituto del prolungamento dei termini di comparizione tratta l'art. 174 il quale, con riferimento ad atti dell'autorità giudiziaria al cui compimento l'imputato (termine esteso dal comma II) deve o può presenziare, disciplina l'ipotesi che la residenza o il domicilio dichiarato o eletto da quest'ultimo si trovi fuori del comune in cui ha sede l'autorità procedente: il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessario per il viaggio (si veda l'art. 174 per i parametri e per la situazione del residente all'estero).

Della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si occupa la l. 7 ottobre 1969 n. 742, secondo la quale il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende al decorso della fine del periodo di sospensione. È da ritenere che la legge non vieti qualsiasi attività giurisdizionale, ma solo quelle la cui effettuazione sia in correlazione di un termine posto dalla legge al compimento di attività di assistenza o di patrocinio per l'esercizio di diritti o facoltà dei difensori delle parti.

La regola conosce alcune eccezioni, elencate nell'art. 2 della l. cit.:

a) procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare: scatta qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini;

b) indagini preliminari nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare per reati di criminalità organizzata;

c) caso di una prescrizione del reato che maturi durante la sospensione o nei successivi 45 giorni ovvero l'ipotesi di una custodia cautelare i cui termini scadano durante il medesimo periodo o siano prossimi a scadere: scatta con l'ordinanza motivata non impugnabile con la quale il giudice dichiara l'urgenza del processo;

d) compimento, nel corso delle indagini preliminari, di atti urgenti: scatta con l'ordinanza motivata con la quale il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pm o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, enuncia le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere;

e) assunzione, durante la fase degli atti preliminari al dibattimento, degli atti urgenti di cui all'art. 467;

f) necessità, prospettatasi nel corso del dibattimento, di assumere prove nel periodo feriale.


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