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ART.384 Codice Penale – Delitti contro l’amministrazione della giustizia: favoreggiamento personale

ART.384 Codice Penale – Delitti contro l’amministrazione della giustizia: favoreggiamento personale

Nei casi previsti da una serie di norme, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave danno nella libertà o nell’onore.
Aiutare qualcuno che sia sotto investigazione da parte dell’autorità giudiziaria a sottrarsi a queste investigazioni; ospitare un latitante.
Questa è una causa di esclusione della colpevolezza. Perché ho dato ospitalità a un latitante, non può essere un comportamento approvato. Qui però l’ordinamento capisce come sarebbe inumano minacciare di pena colui che realizza questo comportamento a favore di un proprio congiunto, soggetto al quale è legato con vincoli di sangue. Il legislatore ne comprende il vissuto psicologico, il dilemma se rispettare la legge o seguire la voce del legame familiare e se il soggetto opta per quest’ultima, l’ordinamento rinuncia a punirlo, lo capisce. Il fatto è illecito.
Essendo oggettiva la causa di giustificazione rende il fatto lecito, per tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo. Il fatto nella sua oggettiva è conforme al diritto, sia per la vittima del reato che per coloro che la soccorrono. Nelle cause di esclusione della colpevolezza non è così. Se mio fratello latitante viene ospitato dal mio vicino di casa e non da me, il mio comportamento l’ordinamento lo scusa, ma quello del mio vicino no, lui risponde di favoreggiamento personale se accetta, perché il legame che consente all’ordinamento di scusare il comportamento, ce l’ho solo io, non il mio vicino.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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