Skip to content

Abolitio criminis

IL LEGISLATORE ABOLISCE UN REATO DAL NOVERO DEI COMPORTAMENTI PENALMENTE RILEVANTI – ABOLITIO CRIMINIS : ad esempio l’art.662 del codice penale prevedeva che chiunque senza licenza dell’autorità esercita l’arte tipografica, litografica, fotografica, o qualunque altra arte simile è punito con l’arresto fino a 6 mesi. Era un illecito previsto nel 1930. Il legislatore nel 1994 ha abolito questa norma. Problema: che succede a chi era sotto processo, era stato condannato, stava scontando la pena dell’arresto per aver esercitato l’arte tipografica senza autorizzazione:
Il comma 1 dell’art. 2 del codice penale parla della non retroattività delle norme incriminatrici.
Il comma 2 è relativo appunto all’ipotesi di abolitio criminis definisce che nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato. Quindi per il futuro nessuno può essere punito per fatti che non costituiscono più reato, anche se quando sono stati commessi costituivano reato.
Quindi nel 1995 non può essere punito chi ha esercitato senza autorizzazione l’arte tipografica nel 1993.
Il comma 2 continua se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali (come interdizione nei pubblici uffici, perdita della potestà genitoriale). Quindi il soggetto viene rimesso in libertà.
Non sempre l’abolizione di una norma che disciplina un reato significa che quel fatto è diventato penalmente irrilevante. Ossia il nostro codice prevede una norma che disciplina l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, questa norma collocata all’interno dell’art.578 del codice penale dice che la madre che cagiona la morte del proprio neonato dopo il parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni, cioè con una pena inferiore rispetto a quella prevista per chi realizza omicidio (art.575). Se il legislatore domani decidesse di abolire l’art.578, alla ragazza che la scorsa settimana in condizioni di abbandono materiale e morale dopo il parto ha cagionato la morte del proprio neonato viene comunque applicata una pena, perché non si tratta di un abolitio criminis, non è stato abolito il reato. La pena che deve subire è quella più favorevole, continuerà quindi ad applicarsi la pena della reclusione dai 4 ai 12 anni, perché in relazione a quel fatto concreto la pena prevista per l’omicidio non è altro che una legge peggiorativa entrata in vigore dopo la commissione del fatto, perché quel fatto nel momento in cui è stato commesso non era disciplinato dall’art.575.
Quando il legislatore abolisce l’adulterio, non è più un fatto meritevole di sanzione penale, come evidentemente non sarebbe nel caso in cui venisse abrogato l’articolo che punisce l’infanticidio.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.