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Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori in giurisprudenza


Ogni essere umano è chiamato in prima persona a liberarsi dalla malattia, ma vi sono situazioni nelle quali o la persona non è consapevole del suo “stare male” o rifiuta per ragioni proprie l’intervento del medico.
Nel primo caso il rifiuto di assistenza o l’inerzia nella richiesta di essere curati sono la conseguenza diretta della malattia da cui la persona è affetta e la situazione più tipica è certamente la “malattia mentale”: è giusto allora che lo Stato si sostituisca alla volontà del singolo provvedendo ad assicurare gli tutta assistenza necessaria non solo a “curare” la condizione di malattia in cui versa ma a stimolarne la partecipazione al programma terapeutico.
La legge che ha segnato il tramonto definitivo della concezione discriminante, che ha finito col tradursi nella segregazione del malato mentale in strutture manicomiali chiuse, è stata la l. 180/78.
Esaminano i punti salienti in materia di assistenza del malato mentale e le principali affermazioni di principio che nella citata legge di riforma sono contenute:
a. la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire in ogni caso nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana;
b. la tutela della salute mentale deve privilegiare il momento preventivo e l’assistenza psichiatrica deve essere inserita nei Servizi sanitari generali.
Pertanto, all’interno degli ospedali generali sono stati istituiti i “servizi psichiatrici di diagnosi e cura”; a livello territoriale i Centri di igiene mentale.
Inoltre si stabilisce che perché si disponga un trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale in condizione di degenza ospedaliera occorre la coesistenza delle seguenti condizioni:
1. il paziente deve presentare alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
2. gli stessi interventi non vengono accettati dall’infermo, perché questi non è in condizioni di comprenderne la natura, il significato e la necessità;
3. non sussistono le condizioni che le circostanze che consentono di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.
È stabilito inoltre che il ricovero debba avvenire rispettando le seguenti modalità:
a. proposta motivata da parte del medico curante;
b. convalida della proposta da parte di un medico della ASL;
c. la proposta motivata deve essere inviata al Sindaco che disporrà il ricovero con ordinanza;
d. l’ordinanza del Sindaco deve essere a sua volta convalidato entro le 48 ore da apposito dispositivo del giudici tutelare.
Trattamento sanitario obbligatorio non significa trattamento sanitario coattivo; perciò ogni forma di costrizione è assolutamente vietata se non dettata da chiare e indifferibili necessità terapeutiche.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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