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Accordo di separazione/comunione dei beni

ACCORDO DI SEPARAZIONE/COMUNIONE DEI BENI


Richiedono l’atto pubblico; la stipulazione e le sue modifiche possono avvenire in qualsiasi momento, ma devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio per essere opposte a terzi
L’inabilitato può stipulare convenzioni matrimoniali con l’assistenza del curatore, il minore emancipato può con l’assistenza dei genitori/tutore
Le convenzioni matrimoniali non possono derogare a diritti/obblighi patrimoniali dei coniugi
Con la comunione convenzionale si può derogare ad alcune regole della comunione legale (es. mettere in comune pure i beni acquistati prima del matrimonio, stabilire la proprietà individuale di alcuni beni che cadrebbero nella comunione)
Non è possibile una comunione totale e indiscriminata → non possono essere oggetto di comunione i beni di uso strettamente personale, destinati alla professione o ottenuti come risarcimento del danno
I coniugi possono anche stabilire un fondo patrimoniale con la destinazione di determinati beni immobili o mobili registrati o titoli di credito ai bisogni della famiglia (non è molto frequente)
Esso è un patrimonio autonomo di cui sono contitolari entrambi i coniugi (salvo diversa volontà dei costituenti) ma che è soggetto ad un vincolo di destinazione
La destinazione può essere fatta dai coniugi, da uno di essi o da un terzo per atto unilaterale o testamento ed è soggetta alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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