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Adattamento ai Trattati e alle Fonti da essi derivate

Adattamento ai  Trattati e alle Fonti da essi derivate

L’adattamento ai trattati e alle fonti da essi derivate, avviene tramite un ordinamento e di esecuzione sulla base di un procedimento speciale o di rinvio.
L’ordine di esecuzione consiste in una manifestazione di volontà da parte dello stato di eseguire e di applicare il trattato nel proprio ordinamento am interno, senza riprodurne le norme, ma affidando all’interprete il compito di ricostruirle.
In mancanza dell’ordine di esecuzione, il trattato non ha valore per l’ordinamento interno, ma conserva una funzione ausiliaria di interpretazione: quindi dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma potrà essere invocato nei casi in cui è incerta l’interpretazione di una norma interna.
Il trattato entra nell’ordinamento con il rango della norma di rinvio (di solito legge ordinamento aria, ma anche regolamento) quindi ne consegue che una norma ordinamento aria successiva può abrogare le norme del trattato stesso (oppure una legge speciale può derogarvi) .
Tuttavia nei vari stati si tende ad attribuire al trattato una rilevanza maggiore, che gli consenta di resistere agli attacchi delle leggi posteriori. I metodi utilizzati sono:
a) presunzione di conformità: se una norma successiva al trattato è ambigua, si preferisce un’interpretazione conforme al trattato;
b) considerare il trattato come diritto speciale per una determinata materia: così sarà difficilmente abrogato dalla norma posteriore non specifica;
c) sistema adoperato dalle Corti americane (e caldeggiato dal Conforti):  per il quale la legge posteriore prevale solo se il legislatore dimostra una chiara volontà di voler contravvenire al trattato.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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