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Aggravanti nei casi di violenza sessuale


Art. 609 ter c.p.
I quattro reati di violenza sessuale sono sottoposti a sei aggravanti, raggruppabili in due categorie:
a. relative alle condizioni di maggiore debolezza della vittima,
- se il fatto è compiuto ai danni di persona minore di 14 anni, tale aggravante sussiste solo se il fatto storico rientra nell’art. 609 bis c.p., altrimenti si ha reato ex art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne);
- se il fatto è commesso ai danni di persona minore di 16 anni e il reo è un suo ascendente o tutore, anche in questo caso vale quanto detto sopra.
Tale aggravante assorbe in sé anche il disvalore del reato di incesto.
Nei casi di violenza su figlio/figlia, o proprio assistito, minore di 14 anni sussiste una sola aggravante, in quanto sono in rapporto di specialità reciproca;
- se il fatto è commesso ai danni di persona minore di 10 anni, superaggravante introdotta per combattere l’odioso fenomeno della pedofilia.
Anche in questo caso, se il reo è ascendente o tutore sussiste una sola aggravante, in virtù del rapporto di specialità reciproca;
- se il fatto è commesso su vittima sottoposta a limitazioni della libertà personale, tale aggravante (priva prevista solo per i pubblici ufficiali) ha da un lato esteso il suo ambito applicativo essendo applicabile a chiunque e in qualsiasi caso di limitazione della libertà personale (sia lecita, arresto, che illecita, sequestro), dall’altro lato lo ha ristretto essendo applicabile ai soli fatti rispondenti al reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. e non anche alle semplici relazioni sessuali consensuali (come prevedeva la disciplina pre-riforma 1996);
b. relative alla particolarità del mezzo usato per realizzare la costrizione,
- se il fatto è commesso con uso di armi o di sostanza alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa, la ratio sta nella maggior forza intimidatrice delle armi e insidiosità delle altre sostanze.
Tali modalità devono avere un rapporto di causa/effetto con la coazione.
Tale condotta, e quindi l’applicazione di questa aggravante, assorbe in sé il disvalore del reato ex art. 613 c.p. (stato di incapacità procurato mediante violenza), mentre concorre con le lesioni personali, qualora tali mezzi le causino alla vittima;
- se il fatto è commesso da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Per quanto riguarda il concorso tra tali circostanze, esse vengono considerate come circostanze comuni e sottostanno alle regole del concorso di circostanze comuni.

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