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Amministrazione, controlli e Collegio dei probi viri delle società cooperative

Nel sistema tradizionale i primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente nell'assemblea. Con l'attuale disciplina è caduta la regola che tutti gli amministratori debbano essere soci cooperatori. Oggi è sufficiente che solo la maggioranza degli amministratori sia scelta fra i soci cooperatori.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la società ha un capitale non inferiore a quello minimo della s.p.a., quando non ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata e quando la cooperativa ha emesso strumenti finanziari non partecipativi. Per la nomina del collegio sindacale, lo statuto può attribuire il diritto di voto proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute.
È prassi consolidata alla previsione negli statuti delle cooperative di un ulteriore organo sociale: il collegio dei probi viri. A tale organo è affidata la risoluzione di eventuali controversie tra soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso) o la gestione mutualistica.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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