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Analisi della truffa di Telecom e Fastweb ai danni dello stato


Un’operazione fittizia presenta una fattura, ma non c’è alcuna corresponsione a livello di consegna di prodotti o prestazione servizi.
Si è trattato di “fatture carosello”.
L’IVA che la società cartiera non versava poi all’Erario andavano a costituire dei fondi neri, fondi che non erano nella contabilità ufficiale della società.
Ma alla fine chi ha preso questi soldi? Chi si è intascato questi fondi neri?
La finalità non era di aumentare l’utile come nel caso della Parmalat, ma quello di intascarsi l’IVA truffando lo Stato.
Il revisore deve farsi una ragionevole opinione sulla attendibilità del bilancio che è tenuto a controllare.
Il revisore è tenuto a verificare la correttezza sostanziale del bilancio, che questo sia privo di errori significativi: il revisore è responsabile in caso di frode se questa risulta per un importo significativo.
Bisogna capire se nei singoli bilanci la singola frode era per importi significativi; in caso affermativo, allora il revisore risulta responsabile, perché avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione.
Nel caso della truffa Fastweb-Telecom, bisogna andare a controllare gli importi dei ricavi e dei costi, per andare a vedere gli importi gonfiati per contabilizzare questi importi fittizi.
Molto più è facile dire che l’errore non era considerato significativo piuttosto che attaccarsi alla fallacità dello strumento del controllo per campionamento.
Il bilancio oggi si fa con il Codice Civile e i Principi Contabili Nazionali, o in alternativa i Principi Contabili Internazionali.
Il rischio è che gli amministratori sfruttino la complessità dei principi contabili internazionali per fare quello che vogliono.
Dal punto di vista legislativo i revisori basano il loro lavoro su un decreto legislativo che uscirà a breve in ricezione di una direttiva comunitaria. Inoltre ci si basa anche sul Codice Civile e sulla Legge Draghi; tuttavia la maggior parte della disciplina della revisione la si troverà su questo decreto legislativo.
La tecnica di controllo è demandata ai principi di revisione ISA americani, e non viene disciplinata dai documenti prima citati. In attesa dell’emanazione dei principi di revisione europei, si applicano quelli americani ISA.
I principi di revisione vanno bene sia per controllare i bilanci redatti con il Codice Civile (Art 2426) e i principi contabili nazionali, sia per quelli redatti con i principi contabili internazionali, in quanto non vanno nello specifico, ma sono scritti per regole generali.
La commissione preposta dall’Ordine a scrivere i principi di revisione ci deve ancora lavorare su.
L’ASSIREVI emette documenti interni per le società di revisione per dare delle indicazioni pratiche per l’attività di revisione; sono pubblici e scaricabili.
I principi di revisione, essendo astratti, non sono l’ideale per fare l’attività di revisione. È necessario materiale più pratico, e questo viene fornito ai revisori direttamente dalla propria società di revisione, la quale dispone di manuali per lo svolgimento dell’attività di revisione.

Tratto da REVISIONE LEGALE DEI BILANCI di Andrea Balla
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