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Art. 10 - Costituzione: ordinamento giuridico

ART. 10 - COSTITUZIONE: ORDINAMENTO GIURIDICO


“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”

Ordinamento/sistema chiuso → separazione più o meno netta tra potere legislativo e potere giudiziario (giudice non ha potere di produrre una regola di decisione).
Nei sistemi in cui la giurisprudenza è fonte di diritto (cioè una parte delle regole di diritto si crea attraverso il precedente giudiziale) la separazione è meno netta.
Un sistema assolutamente chiuso non è realizzabile perché ogni norma viene formulata in una proposizione che può essere interpretata in modi diversi

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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