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Art. 2622 - Terzo comma

L’art.2622 è procedibile a querela di parte, a meno che, dice il comma 3, non siamo di fronte a una società quotata. Per le società quotate la procedibilità è d’ufficio e la pena della reclusione diventa da 1 a 4 anni.
Il legislatore qui ha nella migliore delle ipotesi peccato di ingenuità, perché una sistemazione delle due ipotesi in questo modo (società non quotate pena più basse e procedibilità a querela, società quotate pena più alta e procedibilità d’ufficio) muove dall’impostazione teorica secondo cui le società non quotate sono società meno rilevanti di quelle quotate, nelle quali il verificarsi di questi danni ha meno valore e l’attivazione dell’autorità giudiziaria deve necessariamente passare attraverso la dichiarazione di volontà da parte delle persone offese. Ma non è questa la realtà del mercato italiano, dove grandissime società non sono quotate e vi sono società quotate in borsa di dimensioni molto più piccole rispetto a società non quotate. Inoltre molte società quotate sono controllate da holding non quotate in borsa, per cui ci troviamo di fronte al paradosso di falsi in bilancio che arrecano danni in società quotate controllanti che non possono essere oggetto di investigativa d’ufficio. Una buona tecnica normativa prevede che prima si studi il fenomeno che si vuole disciplinare e poi si scrivano le norme, se no si creano dei problemi.
Dal punto di vista della descrizione del fatto vediamo che si tratta di un delitto d’evento e bisogna quindi accertare il nesso causale, ma per il resto nulla cambia. Quando un bilancio può considerarsi falso è qualcosa che è identico negli art.2621 e 2622, perché l’art.2622 prevede le stesse disposizioni in tema di soglie di rilevanza, in particolare quello individuato nei commi 2, 3 e 4 dell’art.2621 lo ritroviamo identico nei commi 6, 7 e 8 dell’art.2622.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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