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Art. 33(2) lett. a. b.: limitazione di responsabilità del professionista


La clausola prevista alla lettera a. riguarda il caso in cui venga stabilita una limitazione di responsabilità del professionista da cui consegua uno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore.
Con l’ipotesi prevista nella lettera b. si presume vessatoria la clausola con cui viene trasferito il rischio dell’inadempimento del professionista sul consumatore.
Si fa riferimento all’esclusione e limitazione delle “azioni” e dei “diritti” del consumatore.
Con riguardo ai “diritti”, sono da considerare vessatorie le clausole che incidono sui rimedi generali del risarcimento del danno e dell’esecuzione in forma specifica, o quella che elimini il diritto del consumatore/acquirente di procedere all’esecuzione coattiva a seguito dell’inadempimento del venditore/professionista.
Con il termine generico di “azioni”, si ritiene si sia voluto presumere come vessatoria non solo la clausola che esclude o rende così gravoso l’esercizio di una azione da impedirne l’utilizzo, ma anche la clausola incidente sui mezzi di risoluzione stragiudiziale del contratto in modo da limitarne l’applicabilità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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