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Articolo 113 Tuf

Articolo 113 Tuf


Ai sensi dell’articolo 113 TUF gli emittenti prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un mercato regolamentato, devono pubblicare il prospetto di quotazione, che più che una condizione formale per il completamento della procedura di ammissione a quotazione, costituisce uno strumento informativo necessario per la tutela dei potenziali investitori nella fase iniziale dell’offerta al pubblico(IPO, initial public offering). Sotto il profilo di tutela degli investitori, è evidente l’analogia tra sollecitazione all’investimento e quotazione di uno strumento finanziario, ma sono diversi i soggetti cui compete vigilare: alla Società di Gestione del mercato è assegnato il compito di individuare e fissare le condizioni per l’ammissione, alla CONSOB spettano i poteri di regolamentazione e controllo per la redazione e pubblicazione del prospetto informativo. La preparazione di una operazione di quotazione richiede l’assistenza di consulenti specializzati(consulenti finanziari, istituti di credito, SIM, società di revisione, studi legali) che affiancano la società quotanda nel corso del processo di ammissione e fasi successive all’inizio delle negoziazioni. Nella prima fase la società con l’assistenza dello sponsor(responsabile del collocamento) e consulenti legali, presenta a Borsa Italiana la domanda di ammissione, corredata dalla documentazione volta a fornire un’analisi del mercato in cui la società opera e dell’azienda, attraverso la sua storia, management, strategie di crescita; quando la domanda è completa di tutti gli allegati la Borsa comunica che la società ha presentato domanda di ammissione a quotazione.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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