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Articolo 159 tuf

Articolo 159 tuf

Le procedure per conferimento e revoca degli incarichi di revisione sono disciplinate dall’articolo 159 TUF: conferimento e revoca devono essere deliberati dall’assemblea degli azionisti su proposta motivata dell’organo di controllo. Contestualmente al conferimento, l’assemblea è chiamata ad approvare il compenso da corrispondere; se l’assemblea non delibera sul conferimento dell’incarico è previsto l’intervento sostitutivo della CONSOB, mediante il conferimento di ufficio(159 comma1  TUF) determinando anche il compenso. L’incarico ha durata di 9 esercizi e non può essere rinnovato o conferito nuovamente alla stessa società di revisione se non siano decorsi almeno 3 anni dalla data di cessazione del precedente per ridurre il rischio di un’eccessiva familiarità nei rapporti tra società di revisione e società revisionata, e consentire alla società di revisione di acquisire negli anni una conoscenza adeguata di realtà aziendali complesse. L’incarico può essere revocato solo con giusta causa e l’assemblea sarà tenuta a conferire l’incarico ad altra società di revisione. Articolo 159 comma 6 TUF: potere di disporre d’ufficio da CONSOB della revoca dell’incarico di revisione qualora rilevi una causa di incompatibilità o se siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione.  

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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