Skip to content

Articolo 18, legge 349/86

L'articolo 18 della legge 349/86


L’art. 18 l. 349/86 (istitutiva del Ministero dell’ambiente e recante norme in materia di danno ambientale) stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti, adottati in base alla legge, comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorando o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga all’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.
Ogni cittadino alla facoltà di denunciare i fatti lesivi di beni ambientali, sollecitando così l’esercizio dell’azione repressiva e risarcitoria da parte dello Stato e degli enti territoriali, che sono i soli legittimati a farlo.
Invece la titolarità dell’azione risarcitoria per il danno alla persona spetta a chi ha subito il danno.
La formulazione dell’art. 18 ricalca sostanzialmente quella dell’art. 2043 c.c., con la differenza che nel primo manca qualunque riferimento al “danno ingiusto”.
Secondo alcuni, proprio l’assenza di tale riferimento vuole significare che per il danno ambientale, il legislatore ha inteso stabilire una sorta di responsabilità oggettiva.
Ove la richiesta risarcitoria sia fondata sull’esistenza di un danno personale, ne vanno naturalmente provate l’esistenza, la natura e l’entità, nonché il nesso causale con l’immissione considerata.
La giurisprudenza ha affermato il principio che gli interessi della produzione devono essere subordinati a quelli della salute individuale e collettiva: ciò significa che in nessun caso gli interessi della produzione e la libertà dell’iniziativa economica possono tradursi in un pregiudizio al diritto alla salute.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.