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Articolo 533 – Condanna dell’imputato

1. Se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l’eventuale misura di sicurezza.
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3 bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.
L’art.530 ci da quindi una chiave di lettura ulteriore rispetto alle 4 categorie:
1 COMMA : il giudice pronuncia sentenza di assoluzione se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione.
Sono cinque possibili cause della sentenza di assoluzione.
3 COMMA : il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche se c’è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (possibilità 6) o se il fatto è stato commesso in presenza di una causa personale di non punibilità (possibilità 7); anche se c’è il dubbio sull’esistenza delle stesse.
Questo comma aggiunge che queste due ultime ipotesi si applicano anche quando c’è il dubbio sulla presenza di una causa di giustificazione o su una causa personale di non punibilità. È l’imputato (la difesa) che deve dare la dimostrazione che esiste una causa di giustificazione. Se permane qualche dubbio questo dubbio comunque non si ritorce contro l’imputato.
Esempio: un soggetto si appropria del bene di qualcun altro (fatto tipico di furto) in un contesto che lascia pensare che questa appropriazione sia avvenuta con l’autorizzazione del proprietario del bene. L’imputato giustifica così il fatto, ma questo va provato. Questo tipo di prova, siccome si tratta di un elemento a discarico, grava sulla difesa, non è l’accusa che deve dimostrare che non ci sono cause di giustificazione. L’accusa dice solo che l’imputato si è appropriato di cose altrui. Mentre le prove che deve fornire l’accusa sono al di là di ogni dubbio ragionevole, alla difesa non si chiede lo stesso onere. Proprio per garantire la tutela dell’innocente e che siano condannati solo i colpevoli, il nostro ordinamento ha scelto di riconoscere la sentenza assolutoria anche all’imputato che abbia portato prove tali da far sorgere il dubbio che ci fosse realmente una causa di giustificazione.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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